Fuga e omissione di assistenza: dolo eventuale e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 35366 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente da lui percepito, riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che occorra l’effettivo danno alle persone. L’accertamento del dolo va compiuto con riferimento al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e alle circostanze concretamente rappresentate e percepite in quel momento. Anche l’omissione di assistenza di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada è punibile a titolo di dolo eventuale. La valutazione di tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede un giudizio complesso e congiunto sulle peculiarità della fattispecie, secondo i criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in Cassazione se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui agli art. 189, commi 6 e 7, cod. strada e art. 590 cod. pen. L’imputato, dopo un sinistro stradale, si era allontanato dal luogo del fatto senza verificare le condizioni della persona offesa né prestarle assistenza.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Ha inoltre depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza secondo cui il reato di fuga è reato omissivo di pericolo, che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente da lui percepito, riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi.

Non è necessario riscontrare un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza. Il dolo va pertanto valutato con riguardo al momento della condotta e alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente, univocamente indicative della consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno: solo in un momento successivo rileva l’accertamento definitivo delle conseguenze del sinistro.

La Corte ha osservato che l’omissione di assistenza è punibile a titolo di dolo eventuale. La sentenza impugnata aveva dato conto delle ammissioni dell’imputato e delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi, conducenti di un veicolo in transito sul posto, dalle quali emergeva che, dopo l’incidente, l’imputato si era immediatamente allontanato senza verificare le condizioni della persona offesa né prestarle assistenza. Alla luce della dinamica del sinistro, non era plausibile che l’imputato non si fosse rappresentato la possibilità di lesioni personali a danno del conducente del motociclo. Le affermazioni dei giudici di merito sono coerenti con il materiale istruttorio e non manifestamente illogiche.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi valutativi, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, dovendo il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento, senza ricorrere a mere clausole di stile.

Poiché tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, essa non è sindacabile in legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. La Corte distrettuale ha reputato decisivi, ai fini del grado di offensività, le modalità concrete del sinistro e il grado di pericolo derivante dall’omessa assistenza alla persona ferita, circostanze rientranti tra i parametri dell’art. 133 cod. pen. La motivazione risulta congrua anche a seguito delle modifiche all’istituto dell’art. 131-bis cod. pen. apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *