Falso ideologico del C.A.A. sugli aiuti comunitari e natura del controllo (Cass. pen. Sez. V n. 36567 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I Centri autorizzati di assistenza agricola, in forza del rapporto concessorio che li lega all’organismo pagatore, non svolgono un controllo meramente formale sulla domanda di aiuti comunitari. Essi hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, con la conseguenza che l’attestazione falsa della sussistenza dei presupposti per l’accesso ai benefici integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente. La qualità di incaricato di pubblico servizio e la natura non solo formale della verifica derivano dalla legge e dal d.m. 27 marzo 2008, non dalla volontà delle parti della convenzione. Il dolo non si presume per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, ma è desumibile dai facta concludentia, cioè dalle modalità estrinseche dell’azione dotate di valore sintomatico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 09.12.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna per il reato di falso ideologico in atto pubblico. Agli imputati, nelle rispettive qualità di operatore e di legale rappresentante di un Centro autorizzato di assistenza agricola, era contestato di avere attestato falsamente la sussistenza dei presupposti per l’accesso di una ditta agli aiuti comunitari, in relazione alla domanda unica di pagamento.
Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 110, 479 e 476, comma 2, cod. pen., l’insussistenza del dolo, il travisamento della prova e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo dei Centri autorizzati di assistenza agricola. L’art. 3-bis del d.lgs. n. 165/1999 prevede che gli organismi pagatori possano incaricarli, con apposita convenzione, di assistere gli utenti nella elaborazione delle domande di ammissione ai benefici e di controllare la regolarità formale delle dichiarazioni, immettendo i dati nel sistema informativo. La norma attribuisce espressamente ai Centri la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, come confermato dall’art. 2 del d.m. 27 marzo 2008.
Da questa disciplina i giudici di legittimità traggono la conseguenza che il controllo intestato ai Centri non può essere considerato meramente formale. Il Centro opera nell’ambito di un rapporto concessorio di funzioni che per legge fanno capo all’organismo pagatore, svolge funzioni di pubblico interesse ed è responsabile della corretta immissione dei dati. A ciò si aggiunge che l’art. 25, comma 2, del d.l. n. 5/2012 riconosce pubblica fede ai dati del fascicolo aziendale nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche per il tramite dei Centri stessi.
La Corte richiama i propri precedenti secondo cui integra il falso ideologico la condotta di chi, ricevendo la domanda unica di pagamento e formando la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegati idonei a documentare i requisiti per ottenere i contributi. Nella specie la domanda richiamava contratti di affitto non registrati e terreni ricadenti in aree demaniali, per le quali l’unico titolo legittimante era l’atto concessorio, in realtà insussistente.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte conferma che il dolo può essere desunto dai facta concludentia. La falsa attestazione di un accertamento mai compiuto è dolosa, perché la mancata verifica dei titoli non è riconducibile a mera leggerezza. I ricorsi vengono pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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