Ammissibile il ricorso avverso la dosimetria della sospensione della patente nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. IV n. 36963 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato per vizio di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è astrattamente ammissibile. I limiti di deducibilità di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non operano, in ragione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza richiamate dalla norma. La misura della sanzione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale deve motivare solo quando si discosti dal minimo edittale, restando altrimenti sufficiente anche una motivazione implicita.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso la sentenza con cui il giudice dell’udienza preliminare di Napoli ha applicato, ai sensi dell’art. 589 bis, commi 1, 5 n. 3 e 7, cod. pen., la pena sospesa di due anni di reclusione per un sinistro stradale mortale, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per tre anni ai sensi dell’art. 222 cod. strada.

Il giudice ha giustificato la durata della sanzione accessoria valorizzando la dinamica del sinistro e ritenendo la manovra di svolta particolarmente pericolosa. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria, assumendo che il giudice abbia fondato il discostamento dal minimo sulla condotta di guida, già elemento costitutivo del reato, senza considerare i criteri dell’art. 218, comma 2, cod. strada. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del ricorso, anche a seguito della novella di cui all’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. Il Collegio ritiene astrattamente ammissibile il ricorso per vizio di motivazione sulla durata della sanzione amministrativa accessoria, in applicazione della disciplina generale dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

Il limite di deducibilità posto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non è d’ostacolo, perché la sanzione amministrativa ha carattere autonomo e non è riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate dalla norma. La Corte richiama, sul punto, le Sez. n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, e le Sezioni Unite n. 21369 del 26/09/2019, Melzani.

Nel merito, tuttavia, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è inammissibile. La misura della sospensione della patente è rimessa alla discrezionalità del giudice; quanto all’onere motivazionale, la Corte precisa che egli deve motivare solo quando la misura si discosti dal minimo edittale, e non quando vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo in tali casi sufficiente anche una motivazione implicita. Richiama, in proposito, la Sez. F. n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, e la Sez. IV n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti.

Nel caso concreto il giudice ha giustificato espressamente la dosimetria, in maniera stringata ma congrua, facendo riferimento ai parametri legali dell’art. 218 cod. strada, ossia la gravità della violazione e il pericolo per l’ulteriore circolazione, e desumendo l’alta pericolosità dalle modalità della condotta. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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