Uso cautelare di sentenza non definitiva e rigore motivazionale sull’attualità del pericolo (Cass. pen. Sez. V n. 37863 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di valutazione della gravità indiziaria ai fini cautelari, il riferimento a una sentenza di condanna non definitiva emessa in un procedimento al quale l’indagato sia rimasto estraneo non è di per sé precluso, valendo come attestazione di un dato di fatto da inserire nel più ampio contesto ricostruttivo fondato anche su altri elementi. La distanza temporale dei fatti, ancorché superiore a due anni, non è incompatibile con l’attualità dell’esigenza cautelare, ma impone una motivazione rafforzata sulle ragioni del pericolo di recidiva e sulla inidoneità delle misure meno afflittive. Il giudice della cautela non è vincolato ad alcuna presunzione legale, dovendo saggiare in concreto la ricorrenza delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e il rispetto del criterio del minor sacrificio.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in sede di appello cautelare, aveva accolto la richiesta del Pubblico Ministero e applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, in luogo dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria disposto dal G.I.P., con sospensione dell’esecuzione fino alla definitività. Le accuse riguardavano la partecipazione a una associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata dalla natura armata, dal metodo mafioso e dall’agevolazione dell’attività associativa mafiosa, nonché il traffico di ingenti quantitativi di stupefacente.
Avverso tale ordinanza il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione su due profili: l’utilizzo, ai fini cautelari, di una sentenza non definitiva resa in un procedimento separato, e l’omessa motivazione sull’attualità del pericolo di recidiva a fronte di un lasso temporale superiore ai due anni dai fatti.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha dichiarato il ricorso infondato, ravvisandovi tratti di inammissibilità per genericità. Sul primo motivo la Corte rileva che il ricorrente non ha indicato in che termini l’asserito uso improprio della sentenza non definitiva abbia inciso in modo decisivo sulla valutazione della sua posizione. Il provvedimento impugnato, infatti, fonda la gravità indiziaria su una pluralità di elementi emersi nel procedimento, dal ruolo di custode dello stupefacente per conto dell’associazione alla stabile messa a disposizione dei sodali di un’abitazione adibita a deposito.
Quanto al collegamento tra l’associazione finalizzata allo spaccio e il mandamento mafioso, il Tribunale ha richiamato non solo la sentenza indicata dalla difesa, ma anche provvedimenti cautelari emessi nei confronti di coindagati, non contestati dalla difesa. Il riferimento a decisioni non definitive — osserva la Corte — costituisce un modo per attestare un dato di fatto, ossia l’intervenuta condanna, sia pure non irrevocabile, di determinati soggetti per reato associativo mafioso.
La Corte precisa il criterio: nell’ambito della gravità indiziaria non è escluso che circostanze affermate in provvedimenti non definitivi assumano rilievo valutativo, ove siano calate in un contesto ricostruttivo complessivo supportato da altri elementi. L’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. limita, in caso di sentenza di condanna non definitiva, il perimetro cognitivo alla verifica delle esigenze cautelari, poiché ai fini cautelari rileva la gravità indiziaria e non la prova della responsabilità penale. L’estraneità del difensore al procedimento in cui fu emessa la condanna, di per sé, non rileva, trattandosi di circostanza che assume specifico rilievo nella diversa ipotesi dell’utilizzo, ex art. 238 cod. proc. pen., dei verbali di prove assunte in altro procedimento.
Infondato è anche il secondo motivo. Il Tribunale non ha fondato la valutazione sulla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha saggiato in concreto il pericolo di recidiva specifica, valorizzando l’epoca relativamente recente dei fatti, la coessenzialità dell’associazione al narcotraffico rispetto all’organizzazione mafiosa, la presenza intimidatrice sul territorio e la collocazione del contributo a livello della commercializzazione all’ingrosso. La Corte giudica la motivazione congrua e conforme ai dettami normativi, avendo il Tribunale escluso l’idoneità di misure meno contenitive, compresi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, a fronte del grado intenso di pericolosità sociale. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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