Cassazione penale, inammissibile il ricorso sulla dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 38097 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. In tema di dosimetria, la motivazione implicita o espressa con formule sintetiche è sufficiente ove la pena non si discosti dal valore medio edittale; una specifica e dettagliata spiegazione si richiede soltanto quando la sanzione sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. La determinazione della pena base non può essere riferita alla cornice edittale del primo comma dell’art. 624-bis cod. pen., poiché, in presenza delle aggravanti di cui all’art. 625 cod. pen., le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen., per un fatto commesso il 26 gennaio 2024. Il giudice di secondo grado, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante, rideterminandone l’entità.
Avverso la sentenza della Corte d’appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della quantificazione della pena. In particolare, si è sostenuto che, a seguito della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, la pena base avrebbe dovuto essere quella di cui al primo comma dell’art. 624-bis cod. pen.; i giudici di merito, invece, si sarebbero discostati in modo sensibile dal minimo edittale, elidendo di fatto gli effetti del beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un profilo di devoluzione. Il motivo concernente l’entità della pena non è stato sottoposto al giudice d’appello, poiché la difesa aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quello relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. La censura risulta, pertanto, non deducibile per la prima volta in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ribadisce che è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, richiamando sul punto il consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 2013).
La Corte ricostruisce quindi i limiti del sindacato di legittimità sulla dosimetria. La giurisprudenza ammette la motivazione implicita e quella espressa con formule sintetiche, ove la pena non si discosti dal valore medio edittale; una motivazione specifica e dettagliata è richiesta solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando invece insindacabile la scelta — basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. — di irrogare una pena in misura media (Sez. 2, n. 36104 del 2017, e i precedenti ivi richiamati).
La Corte affronta poi il nucleo del motivo. È destituito di fondamento l’assunto secondo cui i giudici di merito avrebbero dovuto riferirsi alla cornice edittale del primo comma dell’art. 624-bis cod. pen. In base all’ultimo comma della stessa disposizione, introdotto dalla legge n. 103/2017, in caso di ricorrenza delle aggravanti di cui all’art. 625 cod. pen., le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.