Revoca dell’indulto e reato continuato: rileva la pena del singolo reato (Cass. pen. Sez. I n. 39581 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dell’indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, il giudice dell’esecuzione deve avere riguardo alla pena relativa a ciascuno dei reati unificati nella continuazione e non a quella complessiva risultante dal cumulo giuridico. È pertanto illegittima, per violazione di legge e vizio di motivazione, l’ordinanza che fondi la revoca del beneficio sul solo titolo esecutivo e sulla pena complessivamente irrogata, omettendo di verificare la pena inflitta per la singola violazione. La regola vale tanto per l’applicazione quanto per la revoca del beneficio.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 674 cod. proc. pen., comma 1, ha revocato su richiesta del Procuratore generale l’indulto concesso al condannato con due provvedimenti, del 2017 e del 2009.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto integrati i presupposti della revoca perché il condannato, entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, aveva commesso un reato continuato di ricettazione e falsità, riportando la pena di due anni di reclusione ed euro 400,00 di multa. Il condannato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice avrebbe dovuto considerare la pena della violazione più grave, non quella del cumulo giuridico.
La Motivazione della Corte
La Sezione I accoglie il ricorso. Il principio applicato è consolidato: ai fini dell’applicazione o della revoca dell’indulto si guarda alla pena relativa a ciascuno dei reati unificati nella continuazione, non a quella complessiva. La Corte richiama sul punto Sez. 1 n. 48501 del 2019, Sez. 4 n. 44754 del 2013 e Sez. 1 n. 49986 del 2009.
Il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione in vista della necessaria applicazione di tale principio. Il giudice dell’esecuzione, nell’assumere come riferimento la pena risultante dal cumulo giuridico, ha fatto leva sul solo titolo e ha omesso di considerare la pena irrogata per ciascuna delle condotte ritenute avvinte dalla continuazione.
L’errore di impostazione è decisivo. La revoca non può fondarsi sulla pena complessivamente inflitta per il reato continuato, ma richiede una verifica analitica dei singoli reati e delle rispettive pene, proprio perché è su queste, e non sul risultato del cumulo, che va misurato il presupposto del beneficio.
Da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, che dovrà procedere a una nuova valutazione nel rispetto del principio affermato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.