Diffamazione via social: diritto di critica e verità putativa della carica (Cass. pen. Sez. V n. 39714 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di critica, per avere efficacia scriminante ex art. 51, primo comma, cod. pen., postula il rispetto del limite della continenza e la verità obiettiva del fatto storico attribuito al diffamato nei suoi elementi essenziali, o quantomeno la sua percezione per errore assolutamente scusabile. Non integra l’esimente la verità putativa del fatto diffamatorio, cioè solo supposta, quando manchi una previa verifica della sua effettiva sussistenza. Il canone della continenza attiene alla forma comunicativa e impone modalità espressive proporzionate e funzionali alla comunicazione, non espressioni infamanti e gratuitamente umilianti. Nei delitti contro l’onore l’esimente della provocazione richiede l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito.
Il Fatto
Il ricorrente pubblicava sul proprio profilo Facebook alcuni messaggi riferiti al suo ex datore di lavoro, nei quali lamentava di avere lavorato senza essere pagato e definiva la persona offesa “disonesta”, attribuendole la carica di presidente di una associazione di categoria. Il Tribunale di Modena lo assolveva dal reato di diffamazione di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen. per particolare tenuità del fatto, ma lo condannava al risarcimento del danno e alla refusione delle spese in favore della parte civile.
L’imputato proponeva appello, dolendosi della mancata assoluzione con formula piena, del mancato riconoscimento del diritto di critica e della provocazione, oltre che della mancata revoca delle statuizioni civili. La Corte d’appello di Bologna, ritenuta l’inappellabilità della sentenza, trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare ne conferma la correttezza formale dell’ordinanza di trasmissione, ricordando che ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
Nel merito, tutti i motivi sono aspecifici, perché non si confrontano criticamente con le ragioni del Tribunale. La difesa trascura la replica decisiva del giudice di merito, che aveva rilevato la natura non veritiera dell’affermazione relativa alla carica attribuita alla persona offesa.
Su questo punto la Corte ricorda che il diritto di critica presuppone la verità del fatto storico posto a fondamento della critica. Non basta che l’imputato abbia riferito di avere appreso la notizia dalla stessa persona offesa: l’esercizio del diritto di critica esige, oltre al rispetto della continenza, che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile, con previa acquisizione della certezza mediante opportune verifiche. La verità solo supposta non ha valenza esimente.
La Corte conferma poi che il giudice di merito ha correttamente ritenuto superato il limite della continenza, là dove il ricorrente ha definito la persona offesa “disonesta”. Il requisito della continenza attiene alla forma comunicativa e non al contenuto: le modalità espressive devono essere proporzionate e funzionali alla comunicazione e non tradursi in espressioni infamanti e inutilmente umilianti. L’imputato non si era limitato a riferire la vicenda processuale, ma aveva enfatizzato pubblicamente l’abuso di una carica mai ricoperta e usato termini gratuitamente denigratori.
Quanto alla provocazione, il motivo è in contrasto con la giurisprudenza: sebbene non sia necessaria una reazione istantanea, è richiesta l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito. Nel caso concreto tale immediatezza difetta, perché le ragioni del risentimento avevano avuto il tempo di confluire in un giudizio civile pendente. Dall’infondatezza dei primi tre motivi consegue l’inammissibilità del quarto, relativo alle statuizioni civili, e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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