Revisione: la prova nuova va valutata prima dell’attendibilità del dichiarante (Cass. pen. Sez. VI n. 34014 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, le prove nuove rilevanti ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. comprendono non solo quelle sopravvenute o scoperte dopo la condanna definitiva, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, neppure implicitamente, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue. Il giudice dell’ammissibilità deve apprezzarne l’idoneità a vincere la resistenza del giudicato in funzione del fatto che esse introducono, senza anticipare il giudizio di attendibilità del dichiarante, che appartiene alla fase rescissoria. È pertanto viziata l’ordinanza che, sulla base di un giudizio di inidoneità strutturale della prova nuova, esamini sbrigativamente la genericità e indeterminatezza delle dichiarazioni.

Il Fatto

Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Savona dell’11 ottobre 1999, divenuta irrevocabile, di condanna per concorso in concussione.

La Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni acquisite nel marzo 2025, ai sensi degli artt. 391-bis e 393-ter cod. proc. pen., da una teste già funzionaria dell’Agenzia delle Entrate, non integrassero prova nuova: le ha giudicate generiche e indeterminate e, soprattutto, strutturalmente inidonee a provocare una diversa valutazione delle prove già apprezzate, a fronte di un quadro probatorio solido restituito dai giudizi di merito e di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è accolto. La Corte di legittimità rileva che la Corte torinese ha fondato il proprio giudizio di inidoneità su una regola di giudizio inconferente: il principio richiamato — quello secondo cui non può costituire prova nuova la testimonianza diretta solo a ottenere una diversa valutazione delle prove già apprezzate — riguarda un caso specifico, l’escussione delle assistenti che avevano ascoltato i minori vittima di reato, estraneo alla vicenda in esame.

Il concetto di prova nuova, ricostruisce la Corte, va delineato avendo di mira l’oggetto che essa introduce nel processo di revisione: la rappresentazione di un fatto, eventualmente fondata su elementi potenzialmente idonei a dimostrarlo, in grado di vincere la resistenza del giudicato nel contesto tipico della procedura di ammissibilità. Non solo le prove sopravvenute, dunque, ma anche quelle non acquisite nel giudizio di cognizione o acquisite e non valutate, neppure implicitamente, sempre che non siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue. Irrilevante, a tal fine, la circostanza che l’omessa conoscenza sia imputabile a negligenza o dolo del condannato, profilo che assume rilievo solo sul piano del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.

Il percorso argomentativo si salda all’interpretazione convenzionale: l’art. 4, comma 2, protocollo addizionale 7 CEDU ammette la riapertura del processo, nonostante il ne bis in idem, quando fatti o elementi nuovi avrebbero potuto condizionare l’esito del caso. Nel giudizio di revisione è quindi consentito dare accesso anche a prove già presenti agli atti ma mai valutate dal giudice della cognizione, sebbene rilevanti ai fini del sindacato sulla colpevolezza.

Alla stregua di tali coordinate, le dichiarazioni in questione — rilevanti per l’individuazione del tempus commissi delicti e dei poteri del funzionario — devono essere esaminate, in fase rescindente, in funzione della loro idoneità a ribaltare il costrutto accusatorio. Solo una volta concluso tale apprezzamento il giudice potrà valutarne la precisione, la determinatezza e l’incidenza sulle risultanze poste a fondamento del giudizio di colpevolezza. L’ordinanza impugnata non si è attenuta a tali regulae iuris, avendo sbrigativamente esaminato il requisito di attendibilità della dichiarante.

Segue l’annullamento con rinvio. La Corte chiarisce che, in tema di revisione, la regola del rinvio ad altra Sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento impugnato opera solo quando sia stata accolta l’impugnazione contro la sentenza in materia di revisione, non anche quando l’annullamento riguardi l’ordinanza: il nuovo giudizio è pertanto devoluto alla Corte di appello di Milano, individuata ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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