Correzione dell’errore materiale inammissibile se incide sulla decisione assunta (Cass. pen. Sez. I n. 34741 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio previsto dall’art. 130 cod. proc. pen. è esperibile solo quando la correzione abbia ad oggetto un errore o un’omissione materiale, mentre è escluso quando si tratti di errore concettuale che attiene alla formazione della decisione giudiziale. La correzione è inammissibile quando si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta, giacché l’errore divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice non può subire interventi correttivi capaci di incidere sulla decisione. Sono invece sempre ammissibili gli interventi diretti soltanto ad armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto. L’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, del provvedimento di correzione comporta nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., denunciabile con ricorso per cassazione quando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell’udienza camerale.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 16.03.2026, ha disposto la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 5948/2017, emessa il 26 maggio 2017, eliminando il nominativo di un imputato condannato in primo grado per reati edilizi. Questi non aveva proposto appello e nei suoi confronti era stata emessa sentenza predibattimentale di non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione, con revoca dell’ordine di demolizione.

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza deducendo tre motivi: l’adozione del provvedimento de plano senza contraddittorio; la modificazione essenziale della sentenza del 2017, che aveva consapevolmente incluso l’imputato tra i destinatari della declaratoria di prescrizione; l’erronea qualificazione come errore materiale di una scelta interpretativa. La questione giunge in Cassazione perché l’eliminazione del nominativo farebbe rivivere la condanna di primo grado, le sanzioni amministrative e l’ordine di demolizione già revocati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal secondo motivo, logicamente preliminare, e ne afferma la fondatezza. Il rimedio dell’art. 130 cod. proc. pen. opera solo per errori o omissioni materiali, non per l’errore concettuale che attiene alla formazione della decisione e resta emendabile solo con i mezzi di impugnazione. La norma, del resto, è chiara nel richiedere che l’eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell’atto.

Nel caso concreto la modifica è sostanziale. A fronte di una sentenza che aveva esteso i propri effetti anche al coimputato, la Corte di appello, eliminando successivamente il nominativo mediante il procedimento di correzione, ha modificato il contenuto sostanziale della decisione, facendo rivivere la condanna e l’ordine di demolizione. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’errore, divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, diffonde i suoi effetti sulla decisione, che nella sua organica unità non può subire interventi correttivi; sono ammissibili solo le correzioni che armonizzano la forma con il reale contenuto.

È parimenti fondato il primo motivo. Anche a voler ritenere sussistente un caso di correzione, si è provveduto de plano in un’ipotesi non consentita. È fermo il principio per cui l’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, del provvedimento di correzione comporta nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. La violazione del contraddittorio è denunciabile con ricorso per cassazione solo se la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell’udienza camerale, inteso come allegazione di fatti decisivi incidenti sul provvedimento impugnato.

Tale interesse sussiste nel caso in esame ed è stato specificato: l’eliminazione del nominativo determina una modifica essenziale in malam partem dell’esito processuale, facendo rivivere la sentenza di condanna di primo grado, le sanzioni amministrative ripristinatorie e l’ordine di demolizione, che allo stato erano revocati. Il provvedimento, illegittimo perché adottato fuori dalle ipotesi dell’art. 130 cod. proc. pen., è pertanto annullato senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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