Sospensione patente obbligatoria anche con lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. Sez. IV n. 34893 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
All’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Il giudice deve applicarla determinandone la durata, senza che vi osti la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. In tale ipotesi la sanzione accessoria va disposta con sospensione dell’efficacia fino alla valutazione dell’esito del lavoro di pubblica utilità. La determinazione della durata integra una valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, all’esito di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza e lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto e 650 euro di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Il Giudice ha inoltre disposto la confisca dell’autovettura, precisando che in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità avrebbero potuto essere adottati i provvedimenti previsti dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo la violazione dell’art. 186, comma 2, cod. strada e chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte in cui era stata omessa l’applicazione della sospensione della patente di guida. La difesa, preso atto del ricorso, ha chiesto l’applicazione della sanzione nella misura minima.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato, muovendo dal dato testuale dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, secondo cui all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto disporla, determinandone la durata.

Non assume rilievo contrario la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada. La giurisprudenza di legittimità, richiamata con le pronunce Sez. IV n. 48330 del 2017, Sez. IV n. 12262 del 2018 e Sez. IV n. 48654 del 2019, è costante nel ritenere che in tale ipotesi il giudice debba sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro. All’esito positivo potranno essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca.

Quanto al profilo processuale, la determinazione della durata della sospensione implica una valutazione di merito, che preclude l’applicazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. Ne è conseguito l’annullamento della sentenza limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Bergamo, ufficio G.i.p., in diversa composizione fisica, perché determini la durata della sanzione sospendendone l’efficacia fino alla conclusione del lavoro di pubblica utilità e alla valutazione del suo esito.

Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. è stata infine dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.

Nota della Redazione

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