Inammissibile il ricorso generico sull’esimente della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 35604 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. prospettando la doglianza in modo generico e aspecifico, senza indicare alcun collegamento tra le munizioni non denunciate e le armi regolarmente detenute. Il giudice di legittimità non può sindacare le valutazioni in fatto con cui il merito ha escluso l’esimente, quando il provvedimento dà conto della insussistenza delle condizioni di applicabilità e non esibisce profili di manifesta illogicità. Il ricorso deve contenere una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e l’indicazione delle ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico del giudice di merito.
Il Fatto
La sentenza impugnata ha confermato, in grado di appello, l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all’art. 697 cod. pen., in relazione all’omessa denuncia della detenzione di munizioni rinvenute in una cassaforte.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizi motivazionali. In particolare, si è sostenuto che la Corte di appello, da un lato, avrebbe assolto l’imputato per la detenzione delle armi clandestine e, dall’altro, avrebbe confermato la responsabilità per l’omessa denuncia delle munizioni, escludendo l’esimente in ragione della diversità del calibro, senza considerare che le munizioni non denunciate sarebbero compatibili con le armi regolarmente detenute. I difensori hanno depositato memoria insistendo sulla natura di diritto delle questioni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione incentrata sulla dedotta violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e sui prospettati vizi del ragionamento del giudice di appello. Il ricorrente assume che il diniego della causa di non punibilità sia frutto di un percorso argomentativo contraddittorio e non sorretto da adeguata motivazione.
Il Collegio rileva che i dedotti vizi motivazionali sono manifestamente infondati. Alla luce del complessivo quadro motivazionale, il provvedimento impugnato ha dato conto della insussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’esimente con valutazioni in fatto, non sindacabili in sede di legittimità.
La Corte sottolinea che il provvedimento non esibisce alcun profilo di manifesta illogicità, avendo ricollegato la detenzione delle munizioni non regolarmente denunciate a un contesto di detenzione di plurime armi, sebbene autorizzata. Il ragionamento del merito risulta, dunque, coerente con gli elementi acquisiti.
Su un piano propriamente processuale, il ricorso è giudicato prospettato in modo generico e aspecifico. A fronte delle affermazioni dei giudici di appello, il ricorrente non indica alcun collegamento tra le munizioni non denunciate e le armi detenute, non consentendo di comprendere con quali armi, regolarmente detenute, le munizioni, di diverso calibro, non denunciate fossero compatibili.
Il ricorso difetta così di una critica argomentata avverso il provvedimento e dell’indicazione delle ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito, secondo il principio richiamato dalla Corte (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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