Rescissione del giudicato e nomina del difensore di fiducia (Cass. pen. Sez. IV n. 41654 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, pur se alla stessa abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo e legittima il giudizio in assenza. Grava sul condannato l’onere di allegare circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale ignoranza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. La mancata attivazione dell’interessato per assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo integra quella incolpevole mancata conoscenza che sola giustifica la rescissione.

Il Fatto

Il difensore di un condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia, in data 20.03.2025, ha respinto l’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. La sentenza di condanna era stata emessa dal Tribunale di Padova il 01.07.2020 ed era divenuta irrevocabile il 17.11.2020.

Il ricorrente deduce violazione di legge, contestando che il provvedimento impugnato abbia desunto la conoscenza del processo da una sua presunta colpevole ignoranza, derivante dall’avere scientemente abdicato all’onere informativo verso il difensore di fiducia, il quale aveva rinunciato al mandato con missiva mai pervenuta al ricorrente, secondo la dichiarazione della madre.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV rigetta il ricorso, muovendo da una premessa di diritto intertemporale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, nel caso di specie trova applicazione la disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. vigente fino al 29.12.2022, che subordina la rescissione alla dimostrazione, da parte del condannato, che l’assenza dal giudizio sia derivata da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

La Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 23948 del 2019 e n. 15498 del 2020, secondo cui la nomina del difensore di fiducia instaura un rapporto professionale che onera l’interessato dell’obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo. Sul piano probatorio, il condannato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l’attività di assumere dal professionista le notizie relative al processo, come precisato da Sez. III n. 14577 del 2022.

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha accertato che, anche dopo la rinuncia al mandato del difensore fiduciario, comunicata all’assistito e all’autorità giudiziaria, l’imputato aveva avuto per tutta la durata della fase processuale la possibilità di conoscere l’esistenza del processo usando il minimo di diligenza esigibile. Il difensore nominato aveva ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio, sicché l’istante avrebbe potuto, con mezzi agevolmente impiegabili, mettersi in contatto con il professionista e apprendere la pendenza del processo. La Corte territoriale ha quindi logicamente desunto da tale atteggiamento una condotta di colpevole mancata conoscenza.

La decisione è in linea con il principio di Sez. IV n. 13236 del 2022, secondo cui la nomina di un difensore di fiducia, anche seguita da rinuncia, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo. Quanto alla dichiarazione della madre, la Corte territoriale l’ha ritenuta inattendibile con una valutazione ponderata e non arbitraria, insindacabile in sede di legittimità. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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