Inammissibile il parere sulla monetizzazione delle ferie di dirigente infungibile (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 197 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, può essere esercitata solo su quesiti che presentino carattere generale e astratto e che attengano alla materia della contabilità pubblica. È pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere che, pur coinvolgendo profili di contenimento della spesa per il personale, miri a ottenere una valutazione preventiva sulla legittimità di uno specifico atto gestionale da adottare nei confronti di un determinato destinatario. Il difetto di astrattezza si configura quando il quesito dettaglia circostanze concrete e condizioni soggettive del dipendente, così sollecitando una cogestione amministrativa incompatibile con la posizione di indipendenza e neutralità dell’organo di controllo.
Il Fatto
Un Comune ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il quesito riguardava la facoltà dell’Ente di rigettare la richiesta di ferie di un dipendente e di procedere alla monetizzazione delle stesse.
Il dipendente, titolare di funzioni dirigenziali ritenute infungibili, aveva maturato un rilevante numero di giorni di ferie non godute per ragioni di servizio. L’Amministrazione rappresentava l’impossibilità di sostituirlo senza pregiudizio per i servizi e per i finanziamenti del PNRR, e chiedeva se, in presenza di tali peculiari circostanze, fosse consentito negare la fruizione e corrispondere un ristoro economico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, prima di esaminare il merito, va verificata l’ammissibilità dell’istanza sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo aspetto, la richiesta è stata ritenuta ammissibile, provenendo dal Sindaco quale organo rappresentativo dell’Ente e trasmessa per il tramite del CAL.
Sul piano oggettivo, la Corte ha ricordato che la nozione di contabilità pubblica, delineata dalle Sezioni Riunite, comprende il sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici. Tuttavia, essa non può estendersi a qualsiasi attività che presenti riflessi finanziari, altrimenti la funzione consultiva si tradurrebbe in una consulenza generale delle autonomie locali.
La Sezione ha ribadito che il parere non può intervenire sulla concreta attività gestionale, né precostituire una causa di esonero di responsabilità. Ha richiamato la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54 del 2010 e la deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, che ha escluso interferenze con i processi decisionali degli enti e con le funzioni giurisdizionali.
Nel caso esaminato, il quesito non prospettava un dubbio interpretativo di portata generale, ma sollecitava una valutazione preventiva di legittimità di un atto gestionale destinato a un soggetto determinato, di cui venivano dettagliati i periodi di ferie maturati, le mansioni e le ragioni di urgenza. La Corte ha richiamato, sul punto, anche la deliberazione della Sez. contr. Lombardia n. 267/2016/PAR, evidenziando che simili richieste mirano a ottenere l’avallo preventivo su atti rientranti nella discrezionalità dell’Ente.
Il Collegio ha quindi dichiarato la richiesta inammissibile sotto il profilo oggettivo, astraendo dalla fattispecie concreta e limitandosi a indicare, a titolo di orientamento, i riferimenti normativi e giurisprudenziali applicabili, tra cui l’art. 36, comma 3, Cost., l’art. 2109 cod. civ. e l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012.
Nota della Redazione
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