Pensione di inabilità e accertamento frazionato del diritto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 32 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 è ammissibile l’azione di accertamento del solo requisito dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale presupposto autonomo rispetto alla pretesa economica. La giurisprudenza pensionistica riconosce la possibilità di far valere il diritto in misura frazionata, con rimessione al giudice dell’accertamento anche di un solo presupposto da esaminare in via anticipata, in funzione di una successiva azione. La domanda è presentata, per il tramite dell’ufficio presso cui il dipendente o ex dipendente ha prestato l’ultimo servizio, all’amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, secondo l’art. 3 d.m. 08.05.1997, n. 187. Il mancato inoltro della domanda all’INPS non è imputabile all’interessato e non determina l’improponibilità dell’azione.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente pubblica, presentava nel giugno 2022 domanda di pensione di inabilità per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza. Sottoposta a visita della Commissione Medica di Verifica di Potenza, veniva giudicata permanentemente non idonea in modo assoluto al servizio, ma si escludeva l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Veniva quindi dispensata dal servizio per inidoneità fisica permanente, con decorrenza da gennaio 2023.
Con ricorso depositato nel maggio 2023 la ricorrente chiedeva che, ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, fosse dichiarata la sussistenza del requisito dell’assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa. L’INPS eccepiva l’inammissibilità e l’improponibilità dell’azione, per difetto di una domanda amministrativa a sé indirizzata. Con sentenza non definitiva-ordinanza n. 63/2023/C il giudice respingeva entrambe le eccezioni e disponeva richiesta di parere tecnico al C.M.L. dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS, secondo cui la domanda di accertamento dello stato di invalidità sarebbe proponibile solo mediante il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ. L’eccezione è respinta sul rilievo che la giurisprudenza pensionistica ammette la possibilità di far valere il diritto in misura frazionata, rimettendo al giudice l’accertamento di un solo presupposto in via anticipata, in funzione di una successiva azione.
Quanto all’eccezione di improponibilità per mancata ricezione della domanda amministrativa, la Corte richiama l’art. 3 d.m. 08.05.1997, n. 187, che individua nell’ufficio presso cui il dipendente ha prestato l’ultimo servizio il canale di presentazione della domanda. Nel caso di specie l’Avvocatura aveva ricevuto la domanda, cui aveva fatto seguito l’accertamento della Commissione Medica di Verifica; la ricorrente non poteva rispondere del successivo mancato inoltro all’INPS.
Nel merito, la Corte si avvale della relazione peritale depositata dal C.M.L. L’organo tecnico, valutata l’evoluzione delle patologie e la documentazione acquisita, ha ritenuto la ricorrente in uno stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, condizione già presente all’epoca del giudizio della Commissione Medica di Verifica. L’apporto conoscitivo della perizia è giudicato determinante.
Il giudice dichiara pertanto la ricorrenza, alla data della domanda, del requisito di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, presupposto del diritto a pensione di inabilità. Le spese processuali sono compensate in ragione del carattere innovativo della decisione adottata sull’eccezione preliminare, già rigettata con la sentenza non definitiva.
Nota della Redazione
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