Giudicato penale assolutorio successivo non estingue la condanna erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 287 del 27.05.2024)

la regola dei bottoni richiede il LINK fornito, che qui non è stato inserito nel messaggio come blocco “LINK al PDF” ma solo come testo; vedi nota seguente).
Nel testo del ricorso il ricorrente è indicato una volta come “Sig. Giuseppe Rizzo” e altrove come “Sig. Gennaro Rizzo”: incongruenza nel nome di parte, irrilevante ai fini del commento e non riportata nel CONTENUTO. Il ricorso richiama l’art. 652 c.p.p. e il Collegio richiama l’art. 651 c.p.p.; nel testo compare inoltre “art. 295 c.p.c.” in luogo del richiamo al rapporto di pregiudizialità: possibile refuso, non riportato nel commento. La Corte EDU è indicata come “Sez. I, 9 marzo 2023, n. 20148/09” (ricorso). Il ricorso contiene un riferimento all’udienza pubblica del 16.05.2024 e la decisione è stata assunta in camera di consiglio nella stessa data, ma la data di deposito è quella sopra indicata. Link PDF ufficiale fornito dall’utente ma non utilizzato nei bottoni per il formato atipico del campo: https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/CAMPANIA/SENTENZA/287/2024
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale assolutorio che si formi successivamente al giudicato contabile di condanna non costituisce fatto estintivo né modificativo del debito per danno erariale. I due giudizi restano reciprocamente autonomi e indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto materiale, perché diversi sono l’oggetto, i presupposti e la finalità: sanzionatoria nel processo penale, risarcitoria in quello contabile. L’art. 652 cod. proc. pen. non determina alcun automatismo tra formula assolutoria ed efficacia extrapenale del giudicato, dovendo il giudice contabile valutare caso per caso l’effettivo accertamento contenuto nella decisione penale. Ne consegue l’inammissibilità, per contrasto con il ne bis in idem, del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), cod. giust. cont. volto a ribaltare statuizioni coperte da giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, già condannato dalla Sezione giurisdizionale campana al risarcimento del danno erariale con le sentenze n. 1/2017 e n. 1027/2018, confermate in appello dalla Corte dei conti, Sez. I giurisdizionale centrale d’Appello, n. 165/2021, ha proposto giudizio ad istanza di parte avverso le note con cui la Regione Campania ha avviato la riscossione della somma residua.

A fondamento della domanda, il sopravvenuto giudicato penale assolutorio della Corte d’Appello di Salerno, divenuto irrevocabile, che lo ha prosciolto per non aver commesso il fatto dall’imputazione di peculato, revocando le statuizioni civili in favore delle parti offese. Il ricorrente ha chiesto accertarsi la non debenza della somma, in via subordinata la sua riduzione proporzionale. La Procura ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la incidenza del giudicato penale assolutorio sopravvenuto sulla fase esecutiva della condanna contabile. Il Collegio, pur ritenendo astrattamente ammissibile l’accertamento negativo nelle forme del giudizio ad istanza di parte, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirato a ottenere un nuovo scrutinio di un accertamento di responsabilità già coperto da giudicato, in contrasto con il ne bis in idem.

La Corte ha ricostruito il sistema dei rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile. Il principio generale è quello dell’autonomia e separatezza dei giudizi: la sospensione necessaria opera solo in presenza di un rapporto di pregiudizialità, e gli effetti extrapenali della sentenza penale sono puntualmente disciplinati dagli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen. L’art. 652 cod. proc. pen. non comporta alcun automatismo applicativo, dovendo il giudice contabile valutare caso per caso l’effettivo accertamento contenuto nella statuizione penale, giacché la liceità penale non esclude di per sé l’illiceità contabile.

Nel caso concreto, la pronuncia assolutoria promana dal solo mancato convincimento pieno sull’elemento soggettivo doloso richiesto per il peculato. Essa conferma integralmente il carattere indebito dei corrispettivi e il ruolo attivo e di impatto decisionale del ricorrente, attribuito dalle disposizioni organizzative interne dell’ente. Tali statuizioni risultano compatibili con la colpa grave accertata in sede contabile, cosicché non emerge alcun contrasto tra giudicati né piena sovrapponibilità dei fatti.

La Corte ha inoltre escluso la configurabilità di un contrasto di giudicati, mancando identità di oggetto, di parti e di elementi identificativi della domanda, e ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui l’assoluzione penale non preclude l’accertamento, con criteri probatori meno rigorosi, della responsabilità civile o contabile fondata su elementi costitutivi differenti. Ne deriva che il titolo risarcitorio per danno erariale permane esigibile, essendo il giudicato assolutorio successivo privo di valenza estintiva o modificativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *