Cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 351 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la cessazione della materia del contendere è ammessa anche in assenza di una disposizione espressa di legge, in virtù dei principi generali dell’ordinamento e del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Essa presuppone, sul piano oggettivo e sostanziale, la sopravvenienza di fatti che eliminano ogni ragione di contrasto tra le parti e la successiva carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Costituisce una modalità atipica di definizione della causa, assimilabile all’estinzione per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa. La relativa sentenza è una pronuncia in rito, di natura dichiarativa, che decreta l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare titolare di trattamento pensionistico calcolato con il sistema cosiddetto misto, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, ossia la rideterminazione della quota retributiva con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi.

Nel corso del giudizio l’INPS si è costituito e ha documentato di avere già provveduto alla rideterminazione del trattamento, con riconoscimento dei relativi arretrati, applicando l’aliquota determinata dalle Sezioni riunite di questa Corte in applicazione delle circolari n. 107/2021 e n. 199/2021. L’Istituto ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, precisando in udienza che la liquidazione delle somme era intervenuta prima del deposito del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico rileva che la pretesa attorea risulta soddisfatta e ne trae il corollario della cessazione della materia del contendere. La questione giuridica affrontata è di ordine processuale: verificare se tale istituto trovi spazio nel giudizio contabile pur mancando una disposizione espressa di legge.

La risposta è positiva. L’istituto opera in virtù dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in ragione del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice processualcivilistico, e con riferimento all’elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile — Terza Sezione Centrale d’Appello n. 137/2003 e numerose pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali — e quella di legittimità — Cass. civ. n. 1378/2012, Cass. civ. n. 10553/2009, SS.UU. n. 1048/2000 — che qualificano la cessazione come modalità atipica di definizione della causa, assimilabile all’estinzione per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa.

I presupposti sono individuati con precisione: sotto il profilo sostanziale e oggettivo occorre la sopravvenienza di fatti che determinino la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti e la successiva carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., giacché una pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti.

La sentenza che la dichiara è quindi una pronuncia in rito, di natura dichiarativa, con cui si decreta l’improcedibilità della domanda. In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, composte solo a seguito di sopravvenuta pronuncia nomofilattica, il Giudice compensa le spese tra le parti costituite e dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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