Patteggiamento e danno all’immagine: la riforma Cartabia non esclude il giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 1 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150/2022, limitando l’efficacia extrapenale della sentenza di applicazione della pena su richiesta, non preclude al giudice contabile l’accertamento della responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione. L’art. 1, comma 1 sexies, della legge n. 20/1994, come inserito dall’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, richiede una sentenza irrevocabile per un reato contro la p.a., ma il giudice erariale conserva autonomia nell’apprezzamento dei fatti. La responsabilità non si fonda sulla sola sentenza di patteggiamento, bensì sul complesso degli elementi probatori ritualmente acquisiti al fascicolo contabile. Il duplum della somma illecitamente percepita costituisce solo il limite massimo del danno liquidabile in via equitativa, superabile dalla prova contraria secondo l’art. 1226 cod. civ..

Il Fatto

La Procura regionale cita in giudizio un dipendente di un’Agenzia fiscale per sentirlo condannare al pagamento di euro 31.540,00 a titolo di danno all’immagine. I fatti contestati riguardano l’art. 615 ter cod. pen. e l’art. 319 cod. pen.: il convenuto si sarebbe introdotto più di 50.000 volte nel sistema informatico dell’ente per scopi estranei ai compiti istituzionali e avrebbe ricevuto denaro e promesse per comunicare i risultati degli accessi.

Per tali reati il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza di condanna ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 29.2.2020. Il convenuto si è costituito chiedendo l’assoluzione, sostenendo che la sentenza di patteggiamento non sarebbe più utilizzabile a fini di prova nel giudizio contabile per effetto della riforma Cartabia. In via subordinata ha eccepito la prescrizione parziale e chiesto la rideterminazione dell’importo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata l’eccezione principale. Il rapporto di impiego e l’illiceità delle condotte risultano provati e non contestati. La difesa nega però la sussistenza di un danno risarcibile, valorizzando il nuovo testo dell’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen., che esclude l’uso probatorio della sentenza di patteggiamento nei giudizi amministrativi e contabili.

La Sezione interpreta diversamente la novella. Il terzo periodo della norma ribadisce che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è equiparata a una pronuncia di condanna. L’eccezione del secondo periodo, relativa alle sole ipotesi in cui non siano applicate pene accessorie, riguarda le equiparazioni stabilite da leggi diverse da quelle penali e non la fattispecie in esame. La modifica, in attuazione della legge delega n. 134/2021, mira a limitare la rilevanza probatoria del fatto storico delineato nel patteggiamento, ma non incide sull’autonomia del giudice erariale.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile (SS.RR. n. 10/2003/QM, Sez. I n. 25/2023, questa Sez. n. 20/2023 e n. 69/2023) secondo cui il convincimento del giudice non si fonda sulla sola sentenza di patteggiamento, ma sul complesso degli elementi costitutivi della fattispecie, a prescindere dalla provenienza delle evidenze. Nella specie le fonti di prova sono state individuate e versate in giudizio, e il convenuto non ha opposto elementi contrari efficaci.

Quanto alla quantificazione, il Collegio ricorda che il danno all’immagine della p.a. trova fondamento nell’art. 2 Cost. e nell’art. 54 Cost. e non richiede il clamor fori, essendo sufficiente la divulgazione interna. Il criterio del duplum ex art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994 rappresenta solo il tetto massimo del risarcimento equitativo. La prova contraria consente di ridurre la liquidazione: rilevano la posizione non elevata del convenuto, la limitata diffusione esterna della notizia e i precedenti di servizio. Il danno è quindi equitativamente determinato in euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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