Decorrenza della prescrizione erariale dalla denuncia della stessa amministrazione danneggiata (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 56 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento, posto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, decorre dal momento in cui il danno è conoscibile obiettivamente nei suoi lineamenti essenziali da parte dell’amministrazione danneggiata o della Procura contabile, in coerenza con l’art. 2935 c.c. Quando l’inchiesta amministrativa precede l’indagine penale e la origina mediante denuncia, l’exordium praescriptionis coincide con la denuncia stessa, quale momento di effettiva scoperta del danno. È irrilevante che la notizia di reato sia trasmessa dall’organo denunciante e non da un terzo. L’eccezione di prescrizione, ritualmente proposta con l’allegazione dell’inerzia del titolare, è validamente formulata anche se la parte indica un termine diverso: l’inquadramento normativo spetta al giudice.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio tre assistenti capi della Polizia penitenziaria in servizio presso una Casa di reclusione, chiedendo la condanna al pagamento complessivo di euro 49.975,23 per l’indebita erogazione di indennità accessorie relative alle annualità dal 2006 al 2016, oltre oneri previdenziali e IRAP. Secondo l’accusa, l’addetto all’area contabile inseriva nel sistema informatico competenze maggiorate per servizi esterni, festività, lavoro notturno e revoca del riposo settimanale, non dovute o riferite a servizi mai resi, a proprio favore e dei due colleghi, concorrenti morali e materiali.
La direttrice dell’istituto, nell’autunno 2016, aveva accertato le irregolarità e trasmesso notizia di reato alla Procura della Repubblica, avviando contestualmente il procedimento disciplinare. Seguiva il processo penale per truffa a danno dello Stato, concluso con condanna in primo e secondo grado, poi rideterminata in Cassazione con declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati del 2011-2013. Due convenuti hanno eccepito la prescrizione del credito erariale; uno ha chiesto il rito monitorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile l’istanza di rito monitorio, rimessa all’esclusiva e discrezionale iniziativa del Presidente della Sezione, e comunque non accompagnata dall’accettazione incondizionata dell’addebito.
Sul piano della prescrizione, la Sezione ricostruisce il quadro: ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 il termine quinquennale decorre dalla data del fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. La regola va letta con l’art. 2935 c.c.: rileva la conoscibilità obiettiva del danno, non il suo accertamento giudiziale. Nel caso concreto, la denuncia del novembre 2016 e la contestazione disciplinare dell’11 novembre 2016 contenevano già la puntuale descrizione delle condotte e i conteggi degli importi indebiti per il periodo 2011-2016, con importi sostanzialmente corrispondenti al danno poi contestato.
Il Collegio respinge la tesi attorea secondo cui il termine decorrerebbe dal rinvio a giudizio. Subordinare la scoperta del danno alla richiesta di rinvio a giudizio confonderebbe la conoscenza del fatto con il suo accertamento, negando autonomia al processo contabile rispetto a quello penale. La riconoscibilità va valutata secondo ordinaria diligenza, senza che negligenze dell’amministrazione possano essere sanate dal ricorso ad accertamenti esterni non essenziali al disvelamento.
Ne deriva che le costituzioni in mora dell’ottobre e novembre 2022 sono tardive rispetto al termine decorrente dalla denuncia. Quanto alle poste antecedenti al 2011, mai oggetto del processo penale, gli atti del 2022 non recano alcun riferimento a tali emolumenti; il primo atto interruttivo è l’invito a dedurre del giugno 2023, anch’esso oltre il termine.
L’eccezione del convenuto che aveva invocato il termine decennale dell’indebito oggettivo è comunque accolta integralmente: secondo le Sezioni Unite n. 10955/2002, la qualificazione giuridica del termine spetta al giudice, non essendo la parte vincolata alle proprie allegazioni. È invece inammissibile perché tardiva, ex art. 90 c.g.c., l’eccezione del terzo convenuto, costituitosi il giorno prima dell’udienza; le sue istanze di quantificazione e restituzione integrano però riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c., con tempestività della costituzione in mora.
Nel merito, la responsabilità di quest’ultimo è affermata in forza del giudicato penale ex art. 651 c.p.p. per i fatti 2014-2016, della valenza indiziaria della sentenza di prescrizione, che presuppone l’assenza dei presupposti dell’art. 129 c.p.p., e delle risultanze dibattimentali per il 2010. Il danno è quantificato al lordo delle ritenute, secondo SS.RR. n. 24/2020; il dolo esclude il potere riduttivo. Segue condanna a euro 12.525,33, oltre interessi legali dal deposito.
Nota della Redazione
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