Accertamento del requisito sanitario per i benefici contributivi: inammissibile senza domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 132 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti la domanda è inammissibile quando non sia stata previamente esaminata in sede amministrativa, a norma dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. Il mero accertamento dello stato invalidante superiore al 74%, richiesto ai fini del beneficio contributivo di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, costituisce un elemento frazionario della fattispecie costitutiva del diritto a pensione e non è azionabile in via autonoma. L’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ. non sana il difetto della pregiudiziale amministrativa: senza istanza di accesso al beneficio manca una posizione sostanziale concreta e attuale, e il processo non può essere usato in vista di effetti futuri ed eventuali.

Il Fatto

La ricorrente, docente in servizio, aveva ottenuto il riconoscimento di un’invalidità pari al 75% nel 2021 e, in sede di revisione del 2023, una riduzione della capacità lavorativa al 67%. Ritenendo tale misura insufficiente per il beneficio contributivo di due mesi per ogni anno di servizio, agiva davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia per ottenere l’accertamento del requisito sanitario in misura superiore al 74%.

Il Tribunale declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti, che l’INPS aveva eccepito unitamente all’improponibilità per omessa domanda amministrativa. La ricorrente riassumeva quindi il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale pugliese, invocando la nomina di un consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’art. 445-bis cod. proc. civ. L’Istituto resistente eccepiva l’inammissibilità e, nel merito, il difetto del requisito sanitario.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica la domanda per il suo contenuto sostanziale: non un accertamento tecnico preventivo fine a sé stesso, ma la richiesta di verificare il requisito sanitario per accedere all’agevolazione contributiva. Su questo terreno dà continuità al proprio orientamento, espresso con la sentenza n. 386/2020 e confermato dalla n. 236/2023.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., disposizione ripetitiva dell’art. 71 del r.d. n. 1038/1933, che impone, a pena di inammissibilità, il previo esame della domanda in sede amministrativa. La norma persegue un evidente scopo deflattivo: evitare che la tutela giurisdizionale sia azionata prima che l’amministrazione conosca i presupposti della pretesa. La Corte esclude che si possa aggirare il filtro e richiama la giurisprudenza di appello che conferma la declaratoria di inammissibilità.

Il Collegio riconosce che la giurisdizione contabile sussisterebbe, limitatamente all’accertamento dello stato invalidante correlato all’agevolazione. Ciò non toglie che resti impregiudicata la verifica delle cause di inammissibilità, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 5467/2009 e n. 21490/2010: in quella fattispecie l’interessato aveva chiesto anche il riconoscimento dei benefici, mentre qui la domanda è una mera azione di accertamento, svincolata da ogni richiesta di godimento.

La Corte distingue le pronunce invocate dalla ricorrente, Cass. n. 24953/2021 e n. 36948/2022. Esse riguardano lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, che assume rilievo giuridico autonomo e integra una fattispecie completa, non frazionaria. Diversa è la posizione qui azionata: il grado di invalidità è solo uno dei presupposti di fatto della maggiorazione, il cui apprezzamento spetta all’Istituto previdenziale, come già affermato da Cass. n. 25395/2016.

Il corollario è che non è proponibile un’azione autonoma di mero accertamento di un fatto giuridicamente rilevante, elemento frazionario della fattispecie costitutiva del diritto a pensione. L’interesse ad agire richiede un risultato utile e concreto, non conseguibile altrimenti, secondo Cass. ord. n. 4729/2022. Nel caso di specie la ricorrente, tuttora in servizio, ha chiesto solo l’accertamento dello stato invalidante e ha rappresentato la finalità pensionistica soltanto con il ricorso. Manca pertanto una pronuncia amministrativa, anche implicita, sulla posizione vantata: il ricorso è inammissibile e i motivi di merito restano assorbiti. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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