Dirigente scolastico responsabile per danno erariale da mobbing accertato in sede civile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 6 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente scolastico che, abusando della propria posizione gerarchica, ponga in essere condotte reiterate, sistematiche e preordinate di natura vessatoria e persecutoria ai danni di una dipendente integra la fattispecie del mobbing e risponde a titolo di dolo del danno erariale indiretto subito dall’amministrazione. Il pregiudizio risarcitorio che l’amministrazione sia stata condannata a corrispondere, con le spese del contenzioso e l’equo indennizzo, costituisce conseguenza diretta di quella condotta illecita. L’accertamento contenuto in sentenze civili, anche non definitive sul punto, può fondare la responsabilità contabile quando le relative motivazioni offrano elementi probatori univoci, precisi e concordanti. Il giudice contabile non è vincolato all’esito del procedimento penale definito con archiviazione, non esaurendo l’illecito penale le condotte mobbizzanti. La responsabilità concorrente di altri soggetti e la colpa dell’apparato non assumono rilievo causale quando il pregiudizio trovi genesi unica e assorbente nella condotta del dirigente.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione segnalava alla Procura regionale un’ipotesi di responsabilità erariale a carico di un dirigente scolastico di un istituto di istruzione superiore, al quale era contestato di aver posto in essere, a partire dal 2006, condotte di mobbing nei confronti di una collaboratrice amministrativa. La vicenda traeva origine da un contenzioso civile: il Tribunale, con sentenza non definitiva, e poi la Corte d’Appello di Cagliari, con pronuncia di conferma, avevano accertato le condotte vessatorie e condannato il Ministero al risarcimento del danno all’integrità psicofisica della lavoratrice, quantificato mediante CTU.

La Procura regionale contestava quindi al dirigente un pregiudizio complessivo di Euro 59.264,83, comprensivo del risarcimento, delle spese del giudizio civile e dell’equo indennizzo. Il convenuto si costituiva chiedendo l’assoluzione, deducendo in subordine il concorso causale del direttore dei servizi generali e amministrativi, l’assenza di prova del mobbing, la genericità della contestazione, l’archiviazione in sede penale e la mancata impugnazione in Cassazione da parte dell’amministrazione, invocando infine il potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione giuridica del mobbing, che identifica nella condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, di natura ostile, oppressiva e stressante, idonea a ledere l’equilibrio psicofisico e la personalità del dipendente. Ne individua i presupposti nella molteplicità dei comportamenti persecutori, anche singolarmente leciti, nell’evento lesivo, nel nesso eziologico e nella prova dell’elemento soggettivo, cioè la finalità persecutoria.

Confutata la tesi difensiva dell’assenza di prova, i giudici contabili valorizzano le due pronunce civili richiamate, alle quali formulano rinvio integrale, traendone un complesso di elementi istruttori, testimoniali e documentali ritenuto univoco. Dalle deposizioni emergeva l’uso abituale di epiteti denigratori e sessisti, l’assegnazione strumentale di incarichi sproporzionati rispetto alle competenze della dipendente e il divieto di prestazioni pomeridiane, tutti espedienti piegati alla finalità di umiliare e isolare la collaboratrice. Tale condotta integra la violazione dell’art. 2087 c.c., dell’art. 32 della Costituzione e dei doveri di correttezza e buona fede.

Quanto al profilo soggettivo, la Corte ritiene dimostrato il dolo, desunto dal carattere intenzionale e premeditato delle azioni. Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul danno indiretto sostiene la trasposizione dell’accertamento civile nel giudizio contabile. La Sezione respinge poi le eccezioni difensive: la responsabilità del direttore amministrativo è esclusa, poiché l’indicazione determinante sulle funzioni da attribuire era riconducibile al dirigente, che piegava le proprie legittime prerogative verso una finalità illecita; la tesi secondo cui il mobbing presupporrebbe solo il demansionamento è disattesa, essendo l’attribuzione di compiti incompatibili una delle modalità della condotta.

La colpa dell’apparato è dichiarata manifestamente infondata, non potendo le disfunzioni organizzative assumere alcuna incidenza causale nel danno indiretto da mobbing. La mancata impugnazione in Cassazione è giudicata scelta oculata, a fronte di un quadro probatorio schiacciante. La quantificazione del danno è confermata. La Sezione condanna il convenuto al pagamento di Euro 59.264,83, oltre rivalutazione e interessi, con spese di giustizia poste a suo carico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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