Responsabilità contabile dell’imprenditore agricolo per contributi PAC indebitamente percepiti (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 71 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto destinatario di una misura di prevenzione personale ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011 non può accedere a contributi o finanziamenti pubblici, statali, regionali o europei, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. La norma ostativa opera senza limite temporale e non richiede un ulteriore accertamento sulla permanenza dell’attualità della misura. L’indebita percezione di sovvenzioni agricole, ottenute attestando falsamente l’insussistenza delle cause di divieto, integra danno erariale risarcibile. La relativa responsabilità è a titolo di dolo quando la condotta sia consapevole e volontaria, diretta a indurre in errore l’organismo pagatore. La mancata contestazione specifica dei fatti da parte del convenuto contumace esonera il giudice dall’onere probatorio su di essi, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 167, comma 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
Nel corso di indagini in materia di spesa pubblica, condotte con il coordinamento della Procura della Repubblica e della Procura Europea, la Guardia di Finanza accertava che un imprenditore agricolo aveva percepito, per le campagne dal 2017 al 2021, finanziamenti a carico del F.E.A.G.A. e del F.E.A.S.R., erogati dall’organismo pagatore regionale, sia mediante domanda unica sia mediante domanda a sostegno dello sviluppo rurale.
Il beneficiario, in epoca precedente, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, misura divenuta definitiva nel 2017. Nelle domande di finanziamento aveva attestato falsamente l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione. La Procura regionale contestava pertanto un danno patrimoniale di Euro 19.210,85 e citava in giudizio la ditta individuale e il suo titolare in proprio. Il convenuto non si costituiva né presentava deduzioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione, richiamando il combinato disposto degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 93 del codice della giustizia contabile.
Nel merito, il Collegio ritiene fondata la domanda risarcitoria. Il presupposto ostativo all’erogazione è rinvenuto nell’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011, che preclude l’accesso ai contributi ai destinatari di misure di prevenzione. La Corte sottolinea che la norma non fissa alcun termine di durata e che non risulta alcuna riabilitazione. Le dichiarazioni mendaci sono smentite dal certificato del casellario giudiziale.
La Sezione valorizza l’atteggiamento processuale inerte del convenuto. Richiamando l’orientamento della Cassazione, Sez. III civ., n. 7074 del 2006, afferma che l’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. costruisce la non contestazione come comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio. Il giudice deve astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato e ritenerlo sussistente. Diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente più garantita rispetto a quella del convenuto costituito, con un iato difficilmente compatibile con i principi di coerenza, uguaglianza e ragionevolezza.
Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è ritenuto manifesto: la condotta consapevole e volontaria ha indotto in errore l’ente erogatore, nonostante la conoscenza della preclusione assoluta. Accertati il nesso eziologico e la quantificazione sulla base dei dati contabili delle schede di liquidazione, la Corte condanna i convenuti in solido al pagamento di Euro 19.210,85, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994. Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, codice della giustizia contabile.
Nota della Redazione
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