Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Marche n. 1087 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza, dichiara l’inottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro allorché la pubblica amministrazione, decorso il termine di art. 14 d.l. n. 669/1996, non abbia eseguito il titolo e non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Accertato l’inadempimento, il TAR ordina all’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già corrisposte, assegnando un termine per l’adempimento. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede adottando ogni atto necessario, comprese le variazioni di bilancio. L’amministrazione è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Le ricorrenti avevano ottenuto dal Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, il riconoscimento del diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Il Tribunale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, ponendo parte delle spese a carico della resistente con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria. L’amministrazione non ha però eseguito il titolo. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Marche per ottenere il pagamento delle somme. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità. Il ricorso è procedibile, poiché tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, che condiziona l’esperibilità dell’ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione. Provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui, direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, liquidato in ottocento euro per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.c.
Nota della Redazione
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