Lavoro straordinario dei militari e indennità pensionabile esclusa dalla retribuzione-parametro (TAR Puglia n. 135 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 43 della legge n. 121/1981 non è più in vigore, essendo stato abrogato dall’art. 9 del D. Lgs. n. 195/1995, che ha ridisegnato il sistema retributivo delle Forze di polizia sulla concertazione. Ne consegue che l’indennità pensionabile non può essere inclusa nella retribuzione-parametro per il computo del compenso di lavoro straordinario. Il compenso forfettario previsto dai provvedimenti attuativi non contrasta con l’art. 36 Cost., che impone di valutare il trattamento economico complessivo e non le singole componenti. Il vaglio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. va condotto alla luce degli artt. 54, 97 e 98 Cost. e della dimensione autoritativa del rapporto di servizio pubblico, che legittima la remunerazione forfettaria dello straordinario. Le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali non vincolano il giudice nazionale nell’interpretazione della Carta.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza con il ruolo di sottufficiali e impiegati presso uffici regionali, hanno agito davanti al TAR Puglia per l’accertamento del diritto al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario. Chiedevano che nella determinazione della retribuzione-parametro fosse inclusa l’indennità pensionabile di cui all’art. 43 della legge n. 121/1981, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze maturate nel quinquennio anteriore al ricorso.
Con motivi aggiunti hanno impugnato anche il D.P.R. n. 57/2022, che ha rideterminato il compenso di categoria senza includere l’indennità nella base di calcolo. Deducevano la violazione dell’art. 43 citato, degli artt. 3 e 36 Cost., del principio di ragionevolezza e, nei motivi aggiunti, dell’art. 117 Cost. in relazione alla CEDU e alla Carta sociale europea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce al costante orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie identiche, richiamando tra le altre le pronunce del TAR Lombardia n. 2977/2023, del TAR Sicilia n. 2464/2023, del TAR Friuli Venezia Giulia n. 199/2023 e del TAR Aosta n. 15/2023. Su questa base rigetta integralmente il ricorso.
Quanto al primo motivo, il Tribunale rileva che l’art. 43 della legge n. 121/1981 è stato abrogato dall’art. 9 del D. Lgs. n. 195/1995, che ha introdotto una disciplina organica del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate, incompatibile con il precedente assetto e interamente fondato sulla concertazione. La norma assunta a parametro di legittimità non è dunque più applicabile.
Sul secondo motivo, il Collegio esclude che il richiamo all’art. 36 Cost. consenta un sindacato di proporzionalità e adeguatezza sulle singole componenti della retribuzione: la garanzia costituzionale riguarda il trattamento economico complessivo, secondo l’insegnamento della Corte cost. n. 470/2002. Le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali, pur autorevoli, non vincolano il giudice nazionale, come affermato dalla Corte cost. n. 120/2018; in ogni caso l’eventuale illegittimità del meccanismo di concertazione non caducherebbe in via derivata la disciplina prodotta attraverso di esso.
Il vaglio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. sul trattamento dello straordinario va poi condotto alla luce dei referenti propri del pubblico impiego (artt. 54, 97 e 98 Cost. e art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001). La dimensione autoritativa del rapporto di servizio legittima la remunerazione forfettaria delle ore aggiuntive: nell’impiego pubblico nessuno si appropria uti singulus del risultato dello sforzo addizionale, rivolto a vantaggio della collettività, cosicché difetta la logica dell’art. 2108 c.c.
Infine, alla data di emanazione del D.P.R. n. 57/2022 non era ancora in vigore la legge n. 46/2022, che ha avviato l’implementazione dell’associazionismo sindacale militare. Il ricorso è dunque respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità e novità della questione.
Nota della Redazione
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