Diffamazione: esposto all’Ordine forense e scriminante del diritto di critica (Cass. pen. n. 31427/2026)

Principi di diritto (Massima)
Di regola non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui il quale invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, ricorrendo in tal caso la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sotto forma di esercizio del diritto di critica, preordinato a ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. L’esercizio di tale diritto è scriminato dall’ordinamento quale esercizio di un diritto di critica costituzionalmente tutelato dall’art. 21 Cost., da ritenere prevalente rispetto al bene della dignità personale, del pari tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost., considerato che, senza libertà di espressione e di critica, la dialettica democratica non può realizzarsi. A fronte della richiesta perentoria alla controparte di corrispondere entro un breve termine somme non dovute, per evitare una denuncia penale, la condotta del legale che presenta un esposto al Consiglio dell’Ordine definendo estorsivo il contenuto della missiva non integra il delitto di diffamazione, in quanto scriminata dall’intento di descrivere la situazione agli organi preposti alla valutazione deontologica.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di un avvocato per il delitto di diffamazione in danno di un altro avvocato, rispetto alle parole espresse in un esposto al competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino presentato nei confronti dello stesso. Il ricorrente, nella veste di difensore di una cliente, aveva proposto denuncia e querela nei confronti della persona offesa perché aveva inviato alla sua cliente due raccomandate aventi ad oggetto atto dichiarativo e di costituzione in mora, richiedendo la somma di euro 5.000,00 per ciascuno dei propri assistiti in assenza di un titolo legittimante, asserendo che, in mancanza, sarebbe stato promosso un giudizio penale nei confronti della destinataria.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la violazione degli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost. e il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della causa di giustificazione: egli si era limitato a presentare un esposto all’Ordine degli avvocati evidenziando il contenuto estorsivo e ricattatorio delle missive sottoscritte dalla parte civile, rimettendo all’Ordine ogni valutazione sulla rilevanza deontologica delle condotte. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato; la parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui di regola non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui il quale invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che in tal caso ricorre la generale causa di giustificazione dell’art. 51 cod. pen., sotto forma di esercizio del diritto di critica, preordinato a ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. Ha condiviso l’osservazione secondo cui, a voler diversamente opinare, gli interessati sarebbero privati del diritto di chiedere il controllo sul livello deontologico nei confronti di soggetti la cui attività può profondamente incidere sui propri diritti personali e patrimoniali.

La Corte ha precisato che l’esercizio di tale diritto è scriminato in forza della causa di giustificazione dell’art. 51 cod. pen., quale esercizio di un diritto di critica costituzionalmente tutelato dall’art. 21 Cost., da ritenere prevalente rispetto al bene della dignità personale, del pari tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost., considerato che, senza libertà di espressione e di critica, la dialettica democratica non può realizzarsi, anche in ipotesi in cui la condotta si sostanzi nell’invio di un esposto contenente espressioni offensive nei confronti del professionista all’autorità disciplinare. Ha richiamato la decisione che ha ritenuto non integrato il delitto di diffamazione nella fattispecie in cui l’imputato aveva comunicato al Consiglio dell’Ordine che la richiesta di onorari senza previa emissione di fattura costituiva a suo dire un tentativo di truffa.

La Corte ha quindi affermato che, rispetto alla fattispecie in esame, a fronte della richiesta perentoria alla controparte, per evitare una denuncia penale, di corrispondere entro un breve termine somme non dovute ai propri clienti da parte di un legale, la condotta del legale della persona cui è indirizzata la missiva di presentare un esposto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati in cui definisce estorsivo il contenuto della stessa lettera non integra il delitto di diffamazione, in quanto è scriminata dall’intento di descrivere la situazione agli organi preposti alla valutazione della condotta sul piano deontologico e disciplinare. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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