DASPO urbano legittimo anche senza motivazione analitica sulla pericolosità (TAR Toscana n. 1515 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il DACUR (cd. DASPO urbano) di cui all’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, convertito con legge n. 48/2017, si fonda su due presupposti distinti: un requisito oggettivo, costituito dalla denuncia negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini in pubblici esercizi o nelle immediate vicinanze, ovvero per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, e un requisito prognostico, dato dal pericolo attuale per la sicurezza che dalla condotta può derivare. Il giudizio di pericolosità sociale non richiede una trattazione autonoma e analitica, potendo desumersi dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dall’autorità di polizia e dalle risultanze istruttorie, secondo il criterio del più probabile che non. La violazione delle garanzie partecipative è vizio meramente formale, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990, quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il Fatto

Con provvedimento dell’11 giugno 2024 il Questore di Lucca vietava al ricorrente, per un anno, di accedere a un pubblico esercizio di Forte dei Marmi e di stazionare nelle sue immediate vicinanze, applicando il DASPO urbano. Il presupposto era un episodio di aggressione avvenuto all’esterno del locale, che aveva condotto al deferimento per i reati di cui agli artt. 582 e 610 cod. pen., con l’aggravante dell’art. 61, n. 2, cod. pen.; l’amministrazione richiamava inoltre due precedenti segnalazioni.

Il destinatario impugnava il provvedimento e gli atti presupposti, deducendo la violazione delle garanzie procedurali e l’assenza dei presupposti sostanziali della misura. Il TAR respingeva l’istanza cautelare su rinuncia e, con ordinanza istruttoria, ordinava l’esibizione degli atti del procedimento penale, comprese le dichiarazioni della persona offesa e dei soggetti informati dei fatti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta l’interesse alla decisione. Benché il termine annuale di efficacia del provvedimento fosse ormai scaduto, permane l’interesse del ricorrente, per i possibili effetti negativi che la misura potrebbe produrre in vista dell’adozione di futuri provvedimenti preventivi della stessa natura.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza consolidata sulla struttura dei presupposti del DACUR, distinguendo il requisito oggettivo della denuncia triennale da quello prognostico del pericolo attuale per la sicurezza. La formulazione dell’inciso — “qualora dalla condotta possa derivare un pericolo” — esprime, secondo il Collegio, la volontà di ancorare la misura a un rischio non meramente passato, escludendo una funzione sanzionatoria dell’istituto.

Quanto al requisito oggettivo, esso risulta integrato dal procedimento penale pendente per il delitto di cui all’art. 582 cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 2, cod. pen., dunque per un delitto non colposo contro la persona. La circostanza rende irrilevante la doglianza sull’impossibilità di ricondurre l’art. 610 cod. pen. al novero dei reati giustificativi della misura.

Il requisito prognostico è ritenuto di immediata evidenza. Pur in mancanza di una specifica considerazione nell’atto impugnato, la ricostruzione dei fatti operata dall’autorità di polizia identifica il ricorrente come secondo aggressore e gli attribuisce il secondo pugno, diretto a impedirgli di raggiungere l’autore della prima aggressione. La documentazione acquisita in esecuzione dell’istruttoria smentisce la tesi dell’inspiegabile aggressione da parte di soggetti sconosciuti e conferma l’intervento in un contesto già violento. Il Collegio richiama il criterio del più probabile che non, applicabile anche alle misure di prevenzione.

Infine, la censura sulla violazione del principio di partecipazione è rigettata. Il Tribunale stigmatizza la circostanza che il ricorrente sia stato costretto ad articolare la memoria procedimentale al buio, ma rileva che la dimostrazione dell’impossibilità di un contenuto diverso del provvedimento ne determina il carattere esclusivamente formale, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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