Requisiti professionali del raggruppamento e prova del rapporto con i consulenti (TAR Calabria n. 1638 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti di servizi e forniture non opera ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza. I requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, salvo che la lex specialis richieda una quota minima in capo ai singoli componenti o imponga la corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione. Ove il disciplinare prescriva, a pena di esclusione, che il rapporto di collaborazione con i professionisti indicati sia instaurato prima della presentazione dell’offerta, la prova deve essere fornita con atti che dimostrino la conclusione del contratto in quel momento. Il preventivo sottoscritto dal solo professionista è atto unilaterale e non prova l’incontro delle volontà. Il contratto stipulato dopo la scadenza del termine per l’offerta non soddisfa il requisito.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla gara indetta per l’affidamento della progettazione relativa a un intervento aeroportuale nei pressi di Crotone, risultando seconda graduata. L’aggiudicazione è stata disposta in favore di un RTI costituendo, del quale è mandataria una società cooperativa e mandanti due società di ingegneria.
Con il ricorso principale la ricorrente ha contestato l’ammissione del raggruppamento, deducendo la carenza dei requisiti di qualificazione in capo alla mandataria, l’omessa produzione della documentazione comprovante il rapporto con i professionisti indicati e l’assenza di indicazione del ruolo del giovane professionista. Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha espletato un supplemento istruttorio e ha confermato l’aggiudicazione; tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti, con cui si è denunciata anche la falsità delle informazioni rese. L’istanza cautelare è stata rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura fondata sull’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui l’esecutore deve possedere i requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare. La norma, però, va letta insieme all’art. 30, comma 2, dell’Allegato II.12, che consente di stabilire liberamente le quote di partecipazione entro i limiti dei requisiti posseduti. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa che, dal 2014, esclude la vigenza automatica del principio per i servizi, ribadita in termini sostanzialistici dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-642/20.
In questa prospettiva il Tribunale distingue requisiti di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione. L’assenza di una previsione della lex specialis che imponga la corrispondenza tra qualificazione ed esecuzione comporta che i requisiti tecnici valgono per l’intero raggruppamento. La clausola del disciplinare che non richiede una percentuale minima ai membri è quindi legittima e non determina l’esclusione: la mandataria, pur priva del requisito per la categoria T.02, ha indicato il possesso in capo a una mandante, secondo quanto ammesso dalla lex specialis.
Il nucleo decisivo riguarda la prova del rapporto con i due professionisti indicati, richiesta dall’art. 8.2 del disciplinare a pena di esclusione e da instaurarsi prima della presentazione dell’offerta. Il Collegio richiama l’art. 1326, comma 1, cod. civ.: il contratto si conclude quando il proponente conosce l’accettazione dell’altra parte. I preventivi prodotti, sottoscritti dal solo professionista, restano atti unilaterali e non provano l’accettazione da parte del raggruppamento anteriormente all’offerta. Il contratto con il consulente archeologo è stato concluso in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il conferimento di incarico all’altro professionista reca la sottoscrizione con data certa del solo committente e una mera sigla del professionista.
L’istruttoria supplementare, quindi, non ha sanato le lacune documentali: la documentazione prodotta su sollecitazione della stazione appaltante non è idonea, nella forma e nella sostanza, a dimostrare la preesistenza del rapporto contrattuale. Le censure sono accolte con valenza assorbente. Ne deriva l’annullamento dell’aggiudicazione e del provvedimento di conferma, con declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità dei profili interpretativi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.