Esonero dalle spese ex art. 152 disp. att., la dichiarazione deve riferirsi all’anno corretto (Cass. civ. n. 24740/2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. contiene due previsioni distinte. La prima dispone che la parte soccombente non può essere condannata alle spese quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo stabilito dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 115 del 2002. La seconda stabilisce che l’interessato, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. La dichiarazione sostitutiva deve riferirsi all’anno corretto e non può essere sostituita da una dichiarazione relativa a un’annualità diversa. Non basta indicare un qualunque anno anteriore o posteriore a quello di introduzione del giudizio, perché così si svuoterebbe di senso la lettera della norma.

Il Fatto

Con decreto reso ex art. 445-bis, comma 5, cod. proc. civ., il Tribunale di Roma aveva omologato l’insussistenza del requisito sanitario di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertamento richiesto con ricorso in ATP, e aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS, liquidate in euro 936, ridotte ex art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ., oltre spese forfettarie, non risultando dalla dichiarazione della parte la condizione reddituale dell’anno antecedente al deposito del ricorso e quello della decisione.

La parte privata proponeva ricorso straordinario per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria. Premetteva che il ricorso per ATP era stato depositato il 15 marzo 2023, che prima del 2 maggio 2023 non era possibile accedere alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi relativi al 2022, e che il 15 settembre 2023 aveva presentato istanza di correzione di errore materiale, respinta perché non si trattava di errore materiale ma di decisione adottata sulla base della documentazione all’epoca allegata. Deduceva la violazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 445-bis, comma 5, cod. proc. civ. L’INPS rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso infondato. La questione attiene all’interpretazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che contiene due precetti. Il primo riguarda l’anno precedente a quello della pronuncia e l’ultima dichiarazione; il secondo riguarda l’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio e richiede una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Dalla disciplina emerge che il contenuto della dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo inerisce alle condizioni reddituali dell’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio. Richiamando l’ordinanza n. 31596/2025, la Corte osserva che la dichiarazione sostitutiva non deve essere redatta secondo uno schema rigido e che è idonea anche una dichiarazione sprovvista della specifica indicazione dell’anno, potendo il riferimento desumersi implicitamente; ma è necessario che vi sia comunque un riferimento al reddito dell’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.

Nel caso di specie, dalla consultazione del fascicolo telematico risulta che nella dichiarazione del 15 marzo 2023 allegata al ricorso in ATP era indicato un anno non corrispondente a quello precedente l’instaurazione del giudizio: la ricorrente aveva dichiarato di aver percepito per l’anno 2021 un reddito di euro 9.588, e l’autocertificazione del 13 marzo 2023, riferita ai fini dell’esonero dal contributo unificato, riportava l’ultima dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021/22. Trattasi di dichiarazioni non inerenti all’annualità 2022, unica rilevante ai fini esonerativi. Il primo requisito non è stato rispettato, poiché nella dichiarazione del 15 marzo 2023, coeva alla presentazione del ricorso, è menzionato il 2021 in luogo del 2022.

Quanto alle dichiarazioni del 30 novembre 2023, riprodotte nel ricorso, che indicano il reddito 2022, si tratta di documenti nuovi, successivi all’instaurazione del giudizio e all’emissione del decreto, e la seconda è un’autocertificazione presentata ad altri fini, non di esonero dalle spese ma di esonero dal contributo unificato. È irrilevante la circostanza, dedotta in memoria, circa i redditi degli anni 2024 e 2025, perché non vi è ragione per affermare che basterebbe indicare un qualunque anno anteriore o posteriore a quello di introduzione del giudizio, svuotandosi altrimenti di senso la lettera della norma. La pronuncia impugnata è immune da censure; il ricorso è rigettato, nulla statuendosi sulle spese per la mancata costituzione dell’INPS, con le disposizioni sul contributo unificato e l’omissione delle generalità in caso di diffusione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 445-bis c.p.c.

Tutte le 82 sentenze sull'art. 445-bis c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *