Clausola compromissoria trasferita con la cessione del contratto al cessionario (Cons. Stato n. 2308 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione del contratto, il cessionario subentra automaticamente nella clausola compromissoria stipulata dalle parti originarie, salvo che le parti abbiano espressamente pattuito in senso contrario. Il consenso del contraente ceduto alla cessione può essere manifestato anche tacitamente o per comportamenti concludenti. L’esistenza di una clausola compromissoria non impedisce al giudice di emettere il decreto ingiuntivo, ma impone, in caso di opposizione fondata sulla clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia agli arbitri. In materia di giurisdizione esclusiva, le controversie concernenti diritti soggettivi possono essere devolute ad arbitrato rituale ai sensi dell’art. 12 cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società titolare di due impianti fotovoltaici nel territorio di un Comune aveva stipulato una convenzione che prevedeva un corrispettivo annuo a favore dell’ente locale. La posizione contrattuale era stata trasferita dapprima tramite cessione di ramo d’azienda e poi ulteriormente trasferita all’attuale cessionaria. Dopo la sospensione del pagamento dei canoni per alcune annualità, il Comune ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il recupero del credito.

La società propose opposizione, che fu definita con declaratoria di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Riassunta la causa davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, il ricorso in opposizione fu respinto. La società appellò, contestando tra l’altro l’inapplicabilità della clausola compromissoria ritenuta dal primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo relativo al tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 10 della convenzione. Il motivo è infondato: l’istituto dell’amichevole composizione non è compatibile con la struttura del procedimento monitorio, che si caratterizza per l’assenza di contraddittorio nella fase di formazione del titolo. Il TAR aveva correttamente rilevato che il tentativo presuppone un giudizio in contraddittorio attuale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8240 e 8241 del 2020 e la sentenza n. 25611 del 2016.

Il secondo motivo è invece fondato. Il Collegio ricostruisce la disciplina della cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., evidenziando che il consenso del contraente ceduto può essere anche tacito, salvo che per il contratto sia richiesta una forma particolare. Richiamando l’indirizzo della Cassazione (Sez. I n. 22522 del 2011 e n. 5761 del 1996), il Collegio afferma che con la cessione si trasferisce anche il vincolo nascente dalla clausola compromissoria, salvo pattuizione contraria espressa.

Nel caso concreto, l’articolo 5 della convenzione prevedeva che la cessione non avesse effetto senza formale autorizzazione. Il Collegio ritiene tuttavia che il consenso del Comune sia stato manifestato in forma tacita, attraverso la comunicazione del 30 settembre 2015 e il successivo comportamento, integrante comportamenti concludenti in senso adesivo alla cessione. Ne consegue il trasferimento dell’intera posizione contrattuale, comprensiva della clausola compromissoria.

Il Collegio ribadisce quindi il principio secondo cui l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ad emettere il decreto ingiuntivo, ma impone, in caso di opposizione fondata sulla clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la remissione agli arbitri, richiamando Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 22433 del 2018 e Sez. I n. 8166 del 1999. Quanto alla dedotta nullità della clausola per la materia di giurisdizione esclusiva, la Corte richiama l’art. 12 cod. proc. amm., che ammette l’arbitrato rituale per le controversie su diritti soggettivi.

Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, l’appello è accolto e il decreto ingiuntivo è annullato, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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