Divieto prefettizio detenzione armi resiste ad assoluzione penale parziale (TAR Liguria n. 237 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS ha natura plurimotivata: la fondatezza di uno solo dei presupposti posti a suo fondamento è sufficiente a sostenerne la legittimità. La sopravvenuta sentenza penale che assolva l’interessato per alcuni dei reati contestati non travolge l’atto amministrativo quando residui l’accertamento di almeno uno dei presupposti, specie se la stessa decisione penale ne confermi la gravità oggettiva e l’assenza di segni di resipiscenza. In materia di procedimento avviato d’ufficio, la violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullabilità del provvedimento discrezionale qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, a norma dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

A seguito di una perquisizione domiciliare dei Carabinieri Forestali, nei confronti del ricorrente sono stati avviati due procedimenti paralleli: uno amministrativo, per l’adozione del divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS, e uno penale per bracconaggio e omessa denuncia di munizioni ex art. 697 cod. pen. Il Prefetto ha emanato il decreto di divieto sulla base di tre ragioni ritenute sintomatiche dell’incapacità di offrire sufficienti garanzie di non abusare delle armi: detenzione di notevole quantità di munizioni e polvere da sparo non denunciate, custodia contraria alle norme precauzionali e attività di bracconaggio.

Il giudice penale ha assolto il ricorrente per il bracconaggio e per l’inidoneità della custodia delle munizioni, condannandolo invece per omessa denuncia di munizioni ex art. 697 cod. pen., con pena detentiva in luogo di quella pecuniaria. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto prefettizio, deducendo l’insussistenza dei presupposti e la violazione delle garanzie procedimentali. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il primo motivo, relativo ai presupposti dell’atto. Il collegio rileva che il provvedimento impugnato ha natura plurimotivata: anche la fondatezza di uno solo dei profili contestati è sufficiente a determinarne la legittimità. La sopravvenuta sentenza penale, pur assolvendo per alcune imputazioni, conferma la sussistenza di più presupposti dell’atto amministrativo.

In particolare, risulta accertata la detenzione abusiva di un cospicuo numero di munizioni, qualificata dal giudice penale di particolare gravità in ragione della quantità reperita. La stessa decisione ha motivato la pena detentiva con l’elevato numero di munizioni e con l’assenza di segni di resipiscenza. Tali elementi, osserva il Tribunale, non solo confermano ma rafforzano il giudizio prefettizio di incapacità di offrire sufficienti garanzie di non abusare delle armi. Il motivo è quindi infondato.

Quanto al secondo motivo, concernente le garanzie procedimentali, il collegio rileva che la Prefettura ha consentito la partecipazione procedimentale mediante la comunicazione di avvio e ha valutato le memorie del ricorrente, apprezzandole con gli strumenti istruttori propri del procedimento amministrativo, meno incisivi di quelli penali.

Il Tribunale aggiunge che, trattandosi di procedimento avviato d’ufficio, trova applicazione l’art. 7 della legge n. 241/1990 e, in caso di violazione procedimentale, l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990. Poiché la natura plurimotivata dell’atto e i presupposti confermati dalla sentenza penale dimostrano che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, il motivo è infondato.

Il ricorso è conclusivamente respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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