Decreto ingiuntivo non opposto e ottemperanza davanti al giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 2500 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e ha valore di cosa giudicata, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi dell’art. 656 c.p.c. Esso costituisce pertanto titolo idoneo a fondare il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Condizione essenziale è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e notificato in forma esecutiva. Accertata l’inottemperanza dell’ente pubblico, il giudice ordina l’adozione di ogni atto necessario al pagamento entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Una società ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Patti, con il quale era stato ingiunto a un Comune il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese legali. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e notificato in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Con ordinanza collegiale il Collegio ha assegnato alla società un termine perentorio per depositare la prova della notifica del ricorso all’ente intimato in data antecedente al deposito. La ricorrente ha ottemperato. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato. Esso è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi dell’art. 656 c.p.c. Ha quindi valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza. Sul punto il Tribunale richiama un consolidato indirizzo del giudice amministrativo e della Corte di cassazione.

Il Collegio individua poi la condizione essenziale perché l’ottemperanza possa essere proposta: che il decreto ingiuntivo, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Nel caso di specie il titolo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà e notificato presso la sede dell’ente. La condizione risulta quindi integrata.

Accertata la fondatezza del ricorso, il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempienza viene fin d’ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale di un Comune, con il compito di insediarsi su richiesta della parte e dare completa ed esatta esecuzione entro novanta giorni.

Il Collegio precisa i poteri del commissario: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Il compenso è liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

Le spese di lite seguono la soccombenza. Il ricorso è accolto, con condanna dell’ente al pagamento delle spese e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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