Il dolo revocatorio non può fondarsi su circostanze aliunde rispetto alla motivazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 16608 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che evochi una pluralità di vizi deve esporre i motivi con chiarezza e precisione, correlandoli specificamente alle singole censure; in assenza, il motivo è inammissibile per manifesta violazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. La denuncia di vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. deve limitarsi all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza della motivazione in sé, e non può fondarsi su elementi aliunde rispetto al percorso logico espresso nella decisione impugnata. In materia di revocazione per dolo revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., le circostanze dedotte devono avere carattere decisivo, ossia essere idonee a sviare la decisione del giudice, e non possono consistere in mere omissioni o in valutazioni di elementi non considerati nella motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società cessionaria del credito, chiedendo la revocazione per dolo, ex artt. 656 e 395, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., del decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti e divenuto esecutivo per mancata opposizione. Assumeva di aver appreso solo successivamente circostanze documentali che dimostravano l’insussistenza del credito e la fraudolenta rappresentazione dei fatti operata dalla controparte nel procedimento monitorio, con particolare riguardo alla non corrispondenza delle date delle cessioni del credito indicate nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, condannando l’appellante anche ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, entrambi dedotti ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato i due motivi di ricorso, evidenziandone la comune e assorbente causa di inammissibilità. Riguardo al primo motivo, ha rilevato che l’illustrazione delle doglianze non conteneva enunciazioni chiare che correlassero le singole censure ai vizi preannunciati, demandando di fatto alla Corte l’onere di individuare le ragioni di invalidità. Tale carenza è stata ritenuta contrastante con il dovere di chiarezza e precisione imposto dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
Esaminando il merito delle doglianze, il Collegio ha precisato che il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato, è denunciabile solo per le anomalie motivazionali che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quali la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni incompatibili e la motivazione perplessa. Ha quindi escluso la configurabilità del vizio qualora la censura si fondi su elementi aliunde rispetto al percorso logico della sentenza impugnata, come nel caso in cui si lamenti la mancata considerazione di circostanze non desumibili dal testo della motivazione.
La Corte ha inoltre escluso la sussistenza del vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché la decisività dei fatti omessi rispetto al paradigma del dolo determinante ex art. 395, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., in quanto il ricorrente non aveva indicato se e dove detti fatti erano stati prospettati al giudice di appello e in che modo avrebbero potuto incidere sulla decisione finale.
Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., stante la palese inammissibilità della impugnazione.
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Nota della Redazione
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