Spese di lite ridotte per serialità e tutela effettiva del diritto (Cons. Stato n. 4102 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese e può liquidarle in misura difforme dai parametri del d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dei minimi tariffari dopo l’abrogazione delle tariffe professionali. Tuttavia la riduzione deve essere motivata: una liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri vulnera il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 della Cdfue. La serialità del contenzioso non giustifica la riduzione, ma semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione che persevera nel negare ragioni già riconosciute in giudizio.
Il Fatto
La parte appellante aveva adito il TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva liquidato le spese in euro 500,00, in ragione del carattere seriale e della natura della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La parte appellante ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese, ritenendola inferiore ai parametri tariffari minimi. Il Ministero si è costituito solo formalmente. La causa è stata trattenuta in decisione sugli scritti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampio potere discrezionale del TAR in materia di spese, comprensivo della possibilità di compensarle per giusti motivi, come affermato da Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 24 maggio 2007. Quando però il giudice condanna al pagamento, deve confrontarsi con il d.m. n. 55 del 2014 e con i parametri degli artt. 4 e 5, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, nonché natura, difficoltà e valore dell’affare.
La ricostruzione storica è netta: il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, legge n. 27 del 2012; con la legge n. 247 del 2012 il compenso non pattuito per iscritto è liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali. Non sussiste quindi il vincolo legale dei minimi tariffari del previgente sistema. I parametri restano il riferimento, ma il giudice può discostarsene motivatamente.
Il punto decisivo è il temperamento. In caso di scostamento apprezzabile dai limiti di oscillazione, il giudice deve indicare i criteri seguiti, con l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta somme simboliche non consone al decoro professionale. Un’interpretazione conformatrice dei decreti ministeriali si impone in ossequio ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost.
Nella specie il TAR si è limitato a richiamare la soccombenza e a ridurre la liquidazione per il “carattere seriale”, senza ulteriori argomentazioni. La serialità, osserva il Collegio, non giustifica la compensazione, ma semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione che persevera in un contegno illegittimo. La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore integra dunque la lesione del principio di effettività della tutela e delle previsioni del Trattato Ue e della Cedu. L’appello è accolto in parte: le spese del primo grado sono rideterminate in euro 800,00, con distrazione agli antistatari; quelle del grado d’appello sono compensate.
Nota della Redazione
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