Estinzione anticipata del finanziamento e rimborso dei costi up front (ABF Collegio di Milano n. 4153 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento conclusi prima del 25 luglio 2021 l’art. 125-sexies tub, come interpretato dalla sentenza Lexitor, riconosce al consumatore che estingua anticipatamente il prestito il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi recurring o up front, escluse le imposte. I costi recurring si riducono secondo un criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; quelli up front, in assenza di patto contrario, secondo il metodo di riduzione progressiva proprio degli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi. Qualificate le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria e le commissioni di rete esterna come up front, e le commissioni di gestione come recurring, il ricorso è rigettato quando i rimborsi già eseguiti dall’intermediario esauriscano il dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio il 18 luglio 2017, estinto anticipatamente in corrispondenza della cinquantatreesima rata su ottantaquattro. Chiedeva all’Arbitro di condannare l’intermediario, ex art. 125-sexies tub, al pagamento di 814,85 euro per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo.
L’intermediario eccepiva di aver già liquidato il capitale richiesto, al netto delle voci indicate in contratto, riconoscendo l’abbuono degli interessi non maturati per 407,58 euro e il rimborso di 542,86 euro a titolo di commissioni di gestione; dopo il reclamo aveva restituito ulteriori 546,54 euro, comprensivi di interessi legali, per commissioni di attivazione, spese di istruttoria e commissioni di rete esterna, calcolati secondo la curva degli interessi. Chiedeva il rigetto o, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama la Corte cost. n. 263/2022 e il proprio orientamento consolidato, da ultimo la decisione n. 10712 dell’11 ottobre 2024, per affermare che anche ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applica l’originario disposto dell’art. 125-sexies tub nella lettura data dalla sentenza Lexitor. Il consumatore ha dunque diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi del costo totale del credito, ricorrenti o istantanei, con esclusione delle imposte, in conformità all’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito nella legge n. 136/2023.
Sul metodo, il Collegio segue la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: per i costi recurring si adotta la proporzionalità lineare, salvo criterio contrattuale diverso; per quelli up front, in mancanza di diversa previsione pattizia, si applica la curva degli interessi. Il contratto risulta estinto al 28 febbraio 2022, alla rata n. 53 sulle 84 complessive.
Il Collegio qualifica come up front, sulla scorta della decisione n. 10802/2023, le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria e notifica e le commissioni di rete esterna, perché destinate a remunerare attività non continuative. Le commissioni di gestione sono contrattualmente recurring. Non risultano oneri per polizze assicurative a garanzia del prestito.
Applicando i criteri e sottraendo la restituzione di 546,54 euro intervenuta dopo il reclamo, il Collegio raffronta importi dovuti e rimborsi già eseguiti: per le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria e le commissioni di rete esterna il dovuto risulta interamente coperto, con un saldo finale negativo. Il cliente pertanto non ha diritto ad alcun ulteriore rimborso e il ricorso è non accolto.
Nota della Redazione
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