Estinzione anticipata e quietanza liberatoria priva di efficacia abdicativa (ABF Collegio di Roma n. 1008 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente ha efficacia abdicativa o transattiva solo se contiene la precisa determinazione quantitativa e causale di ciò cui si rinuncia, oppure se le voci sono individuabili per differenza rispetto a quanto già esplicitato in un reclamo anteriore. In mancanza, essa resta mera dichiarazione di scienza, priva di efficacia negoziale. In tema di estinzione anticipata del credito ai consumatori, i costi recurring vanno rimborsati secondo il criterio di proporzionalità puro e i costi up front secondo la curva degli interessi, salvo diversa pattuizione. La penale di estinzione anticipata è dovuta entro le soglie di legge, salvo che il ricorrente dimostri l’assenza di oggettiva giustificazione; nel calcolo delle soglie occorre tenere conto degli abbuoni dovuti dall’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente, dopo aver infruttuosamente presentato reclamo, si rivolge all’Arbitro per ottenere l’equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento, per complessivi euro 3.053,92 a titolo di commissioni di rete distributiva e commissioni a favore dell’intermediario, oltre alla restituzione della penale di estinzione di euro 125,55 e alle spese di presentazione del ricorso.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’efficacia liberatoria della quietanza sottoscritta dalla cliente e, nel merito, sostiene la natura non ripetibile delle commissioni di distribuzione, invocando precedenti di merito e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020 in tema di penale. Contesta infine la richiesta di spese, qualificando la lite come seriale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento sull’efficacia della quietanza: perché vi sia consapevole rinuncia occorrono l’esatta identificazione della res litigiosa e reciproche concessioni. Il modello sottoscritto dalla ricorrente, pur esprimendo un intento rinunciativo, resta una dichiarazione di scienza del convincimento soggettivo di aver ottenuto quanto dovuto. L’eccezione preliminare è quindi respinta e la controversia decisa nel merito.
Quanto alla qualificazione dei costi, il Collegio ritiene le commissioni a favore del finanziatore recurring per l’intero importo, con rimborso pro rata temporis, e parimenti recurring le commissioni di distribuzione. Il calcolo, condotto secondo i criteri condivisi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, conduce a un rimborso di euro 3.053,93, coincidente con la richiesta della ricorrente. Sul punto il richiamo alla decisione n. 13169/2024 del Collegio di Coordinamento in materia di oneri assicurativi resta sullo sfondo, non essendo la relativa voce oggetto di contestazione.
In tema di penale di estinzione anticipata, il Collegio osserva che la durata residua superava un anno e il debito residuo eccedeva euro 10.000,00, sicché non ricorrono le ipotesi di esclusione dell’art. 125-sexies, comma 3, TUB. L’indennizzo applicato corrisponde all’1% dell’importo rimborsato in anticipo. Tuttavia, applicando il più recente orientamento dei Collegi che impone di tenere conto degli abbuoni dovuti dall’intermediario, l’importo effettivamente rimborsato scende sotto la soglia dei 10.000 euro, con conseguente integrale restituzione della commissione.
Il Collegio dispone pertanto il pagamento di euro 3.179,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, respingendo il resto. Condanna inoltre l’intermediario al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 versati dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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