Estinzione anticipata della cessione del quinto: rimborsabili anche i costi up front (ABF Collegio di Napoli n. 1805 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front e le commissioni di distribuzione. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», ha ripristinato il regime anteriore e il criterio fissato dal Collegio di coordinamento n. 26525/2019. I costi istantanei si riducono secondo un criterio integrativo di equità, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale; i costi recurring e le commissioni di distribuzione si riducono pro rata temporis. La legittimazione passiva dell’intermediario sussiste anche per gli oneri corrisposti a terzi, quando questi siano stati trattenuti dall’importo erogato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente con decorrenza 30/11/2020. Esperita infruttuosamente la fase del reclamo, si è rivolto all’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso dei costi di intermediazione, di distribuzione e di invio delle comunicazioni periodiche, quantificati in € 2.823,00, oltre alle spese legali.

L’intermediario ha sostenuto di aver già rimborsato i costi ripetibili secondo il criterio del costo ammortizzato e di aver ricalcolato la quota degli oneri non ripetibili in ragione della nuova disciplina introdotta dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023. Ha qualificato le commissioni di distribuzione come costi di terzi irripetibili, destinati a remunerare servizi accessori non necessari per l’ottenimento del credito. Il ricorrente ha replicato richiamando il principio Lexitor e il primato del diritto dell’Unione, contestando l’applicazione retroattiva della norma del 2023.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Dal conteggio estintivo, non contestato nei contenuti fattuali, risulta che le commissioni di intermediazione non sono state detratte dalla somma versata in conseguenza dell’estinzione anticipata. Richiamando il Collegio di coordinamento n. 6816/2018, il Collegio ha precisato che l’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono nel momento dell’estinzione, quando il mutuatario corrisponde l’intero importo del conteggio estintivo. Obbligato alla restituzione è quindi il soggetto che ha ricevuto quel pagamento. La circostanza che la commissione di intermediazione sia stata trattenuta all’erogazione del prestito è dirimente, nonostante la sottoscrizione del contratto di mediazione.

Nessun rilievo assume, per il Collegio, la nuova Direttiva n. 2023/2225 sul credito ai consumatori, che al considerando n. 70 raccomanda la riduzione anche dei costi non dipendenti dalla durata del contratto ed esclude solo le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo. Il Collegio ha ugualmente respinto la tesi dell’irripetibilità delle commissioni di distribuzione, destinatarie della remunerazione di un agente in attività finanziaria e incluse dal legislatore tra le componenti del costo totale del credito rilevanti per il TAEG, richiamando il consolidato orientamento dell’ABF (Collegio di Milano n. 2083/24; Collegio di Palermo n. 3642/24).

Sul merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 aveva introdotto la dicotomia tra contratti conclusi prima e dopo la sua entrata in vigore, escludendo i costi up front per i primi. La Corte costituzionale n. 263 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità della norma limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». Da ciò il ripristino del regime anteriore e del criterio della decisione n. 26525/2019, secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, da determinare in via integrativa secondo equità in mancanza di una previsione pattizia proporzionale.

Il Collegio ha dato atto che l’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito dalla legge n. 136/2023, conferma l’estensione della ripetibilità ai costi non di durata per i contratti sottoscritti prima della conversione, salve le imposte. Ha escluso che rilevi la sentenza CGUE C-555/21 del 9 febbraio 2023, relativa alla specificità dei contratti di credito immobiliare residenziale. Ha inoltre chiarito che l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 richiama espressamente le norme bancarie e creditizie, compreso l’art. 125-sexies TUB.

Quanto alle voci di rimborso, gli oneri di intermediazione indicati in contratto come parzialmente non ripetibili sono stati ritenuti interamente recurring e riducibili pro rata temporis, così come le commissioni di distribuzione. Riconosciuto il già avvenuto rimborso degli oneri di invio delle comunicazioni e della quota ripetibile secondo la curva degli interessi, il Collegio ha liquidato € 1.325,00. Ha escluso gli interessi, non richiesti, e le spese legali, in ragione della serialità del contenzioso e dell’accoglimento solo parziale, richiamando il Collegio di coordinamento n. 4580/2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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