Estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto (ABF Collegio di Roma n. 3626 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto stipulato anteriormente al 25 luglio 2021, il rimborso è disciplinato dal previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019. Il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, compreso il compenso per l’intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. In mancanza di una clausola contrattuale chiara e proporzionale, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato determinato sulla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica pro rata temporis. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo è privo di oggettiva giustificazione, e va calcolata sull’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto delle riduzioni del costo totale del credito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel settembre 2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, per un montante lordo di € 27.840,00, da restituire in centoventi rate mensili da € 232,00. Nel giugno 2024, in corrispondenza della rata n. 66, estingueva anticipatamente il finanziamento. Dopo un reclamo rimasto senza esito, chiedeva il rimborso di € 265,95, oltre a € 200,00 per assistenza professionale, e la restituzione della penale di estinzione anticipata di € 111,33, asseritamente addebitata senza titolo.
L’intermediario resistente eccepiva la sospensione del procedimento in attesa di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE, sostenendo che la sentenza Unicredit Bank Austria (C-555/21) avesse superato Lexitor (C-383/18) e che solo i costi recurring fossero rimborsabili. Nel merito qualificava le spese di istruttoria come costi non ricorrenti e difendeva la legittimità della penale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione, rilevando che l’ABF ha già escluso l’applicabilità al credito ai consumatori dei principi enunciati nella sentenza C-555/21, resa in tema di credito immobiliare (Collegio di Roma, decisione n. 6561/24). Sul piano del diritto intertemporale, la sostituzione dell’art. 125-sexies t.u.b. a opera dell’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 e la declaratoria di illegittimità costituzionale delle relative disposizioni transitorie (Corte costituzionale n. 263 del 2023) sono state superate dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continua quindi ad applicarsi la disciplina previgente, come interpretata dalla decisione n. 26525 del 2019, con il solo limite delle imposte non soggette a riduzione.
Quanto ai costi up-front, il Collegio ha ribadito che le parti possono prevedere un criterio differenziato, purché comprensibile e proporzionale; in difetto, si applica l’integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con il criterio del costo ammortizzato sulla curva degli interessi, adottato per uniformità dall’intero Arbitro a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020. Le spese di istruttoria sono state qualificate come up-front sulla scorta della decisione n. 15923 del 2020, resa sulla medesima tipologia contrattuale.
Sulla commissione di estinzione anticipata il Collegio ha richiamato le decisioni di coordinamento n. 5909/20 e n. 11679/21: l’indennizzo è dovuto entro le soglie di legge, salvo prova contraria del consumatore, e l’importo rimborsato in anticipo va determinato al netto della riduzione del costo totale del credito. Poiché la durata residua superava l’anno e il debito residuo i 10.000 euro, non operavano le esclusioni dell’art. 125-sexies, comma 3, t.u.b. Applicando l’1% su € 11.001,39, la commissione massima risultava di € 110,01, con eccedenza di € 1,32.
Il rimborso dei costi up-front è stato quindi quantificato in € 132,07, cui si sono aggiunti € 1,32, per un totale di € 133,39 arrotondato a € 133,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinte le spese di assistenza professionale, in linea con la decisione n. 4580/2025.
Nota della Redazione
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