Estinzione anticipata e rimborso commissioni up-front anche per contratti anteriori (ABF Collegio di Palermo n. 2815 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’art. 125 sexies TUB va interpretato in conformità al diritto dell’Unione, secondo i principi del caso Lexitor, nel senso che la riduzione del costo totale del credito riguarda tutte le sue componenti, comprese quelle up-front. Tale lettura vale anche per i contratti stipulati anteriormente al 25 luglio 2021, poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/21 e le modifiche recate dall’art. 27 del D.L. 104/23, convertito nella legge 136/23, fanno salvo il rispetto del diritto europeo. La quietanza liberatoria sottoscritta in sede di estinzione ha efficacia abdicativa solo se indica in modo puntuale e specifico gli importi e le singole voci di costo oggetto di rinuncia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario, nel 2017, un contratto di delegazione di pagamento e, nel 2018, un contratto di cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare rispettivamente in 120 e 108 rate. Entrambi prevedevano il pagamento anticipato delle spese connesse al finanziamento. I rapporti erano stati estinti anticipatamente nel 2021 e nel 2022, in corrispondenza della cinquantatreesima e della quarantaquattresima mensilità.
Il ricorrente lamentava il mancato rimborso della quota degli oneri riferibile alle mensilità a scadere e ne chiedeva la restituzione, con gli interessi: commissioni a favore dell’intermediario, commissioni di distribuzione, spese per le comunicazioni periodiche e oneri erariali. L’intermediario eccepiva l’applicabilità della disciplina vigente al momento della sottoscrizione, la piena trasparenza delle condizioni contrattuali, l’irripetibilità delle commissioni di distribuzione e l’efficacia liberatoria delle quietanze sottoscritte dal cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione sull’efficacia della quietanza. Richiamando i principi del Collegio di Coordinamento n. 8827/17, rileva che una dichiarazione resa in sede di estinzione anticipata assume valenza abdicativa solo se contiene un riferimento puntuale e specifico all’oggetto della rinuncia, con indicazione degli importi e delle singole voci di costo non rimborsate. Nel caso concreto il modulo prestampato dell’intermediario non recava né la determinazione degli importi né le causali: il ricorrente, quindi, non aveva avuto un’esatta e consapevole rappresentazione dei diritti oggetto di dismissione.
Nel merito, il Collegio non condivide la tesi secondo cui il diritto alla riduzione sarebbe limitato ai soli costi recurring. In linea con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento n. 26525/19, l’art. 125 sexies TUB va letto in conformità al diritto dell’Unione: l’estinzione anticipata comporta la riduzione del costo totale del credito in tutte le sue componenti, comprese quelle addebitate in via istantanea. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/21 ha rimosso il fondamento della pretesa limitazione ai costi recurring, e la successiva modifica dell’art. 27 del D.L. 104/23 fa comunque salvo il rispetto del diritto europeo.
Passando alla quantificazione, il Collegio classifica le singole voci come immediate o ricorrenti. Per la delegazione di pagamento, riconosce il rimborso delle commissioni a favore dell’intermediario, delle commissioni di distribuzione (qualificate up-front, con applicazione della curva degli interessi) e delle spese per le comunicazioni periodiche, già interamente rimborsate: il residuo dovuto è di € 1.383,62. Per la cessione del quinto, la commissione dell’intermediario non fa emergere ulteriori somme, mentre le commissioni di distribuzione up-front conducono a un residuo di € 501,86.
Il credito complessivo è così determinato in € 1.885,48, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo. Il Collegio dichiara pertanto l’intermediario tenuto alla restituzione di tale importo e dispone la corresponsione del contributo di € 200,00 alle spese della procedura e del rimborso di € 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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