Mutuo anteriore al sesto anno inammissibile contestare vizio genetico davanti ABF (ABF Collegio di Milano n. 1091 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario rileva la data in cui è stato posto in essere il comportamento o l’operazione contestata, ovvero è stato stipulato il contratto che si assume affetto da un vizio genetico, e non il momento in cui sorge la controversia. In base alle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Ne consegue l’inammissibilità dell’accertamento, anche solo incidentale, del vizio genetico di un contratto stipulato prima di tale limite, pure quando la contestazione riguardi un rapporto in corso di svolgimento, senza che assuma rilievo l’esame del merito.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in relazione a un contratto di mutuo stipulato il 09.06.2004, rinegoziato nel 2008 e interessato da due sospensioni del pagamento delle rate, la seconda delle quali legata all’emergenza da Covid-19. Nel 2021 il mutuo veniva trasferito a un primo intermediario e poi ceduto a una società veicolo, di cui l’intermediario convenuto è mandatario.
Il ricorrente contesta l’illegittimità delle condizioni economiche applicate e chiede il ricalcolo del piano di ammortamento e la rideterminazione del debito residuo. Deducendo la nullità del contratto, invoca l’art. 117 TUB e lamenta l’indeterminatezza del tasso per mancata indicazione del regime finanziario, l’asserito anatocismo del piano alla francese, la manipolazione dell’Euribor accertata dalla Commissione europea e uno scostamento tra TAEG contrattuale e reale. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e, nel merito, chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione centrale nella competenza temporale dell’Arbitro. Ricorda che la nullità integra un vizio genetico del contratto e che, nella specie, il mutuo è stato stipulato in un periodo anteriore al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso.
Il riferimento normativo è la Sez. I, par. 4, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, in vigore dal 1° ottobre 2020, secondo cui non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Il Collegio precisa che non rileva il momento in cui sorge la controversia, come sostenuto dal ricorrente, bensì quello in cui è stato posto in essere il comportamento o l’operazione contestata ovvero è stato stipulato il contratto che si assume viziato.
Richiama quindi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11407/2024, secondo cui è inammissibile l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie, anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento. Nello stesso senso richiama proprie precedenti decisioni, relative a vicende in cui veniva eccepita l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali per mancata indicazione del regime finanziario, la sussistenza di un presunto anatocismo e asseriti costi occulti sottesi all’ammortamento alla francese.
La medesima conclusione vale per la censura relativa all’asserita indeterminatezza della clausola degli interessi per effetto della manipolazione dell’Euribor, anch’essa inammissibile perché riferita a un presunto vizio genetico del contratto. L’accertamento di tale inammissibilità esime il Collegio dall’esame del merito. Solo per completezza, il Collegio ricorda il proprio orientamento secondo cui la costruzione di un piano di ammortamento alla francese non viola il divieto di anatocismo, poiché ciascuna quota interessi è determinata secondo il regime dell’interesse semplice sul debito residuo. Richiama inoltre la sentenza delle Sezioni Unite secondo cui, nel mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento del regime di capitalizzazione composto non è causa di nullità parziale del contratto.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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