Il fideiussore non ha titolo per ottenere la documentazione istruttoria del mutuo (ABF Collegio di Bologna n. 1317 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il garante che abbia volontariamente assunto l’obbligazione di fideiussione non ha titolo per ottenere dall’intermediario la consegna della documentazione istruttoria relativa alla concessione del credito al debitore principale. Tale documentazione è interna alla banca e strumentale alla sola decisione sulla domanda di finanziamento, rispetto alla quale il garante non ha titolo per interloquire né per far valere ragioni di danno verso chi ha concesso il credito. La richiesta di consegna, riqualificata come domanda di condanna alla esibizione, presuppone un diritto leso cui l’ostensione sia strumentale: in mancanza, la domanda è inammissibile nel merito e va respinta. Restano estranei all’oggetto del ricorso gli obblighi informativi previsti dall’art. 117 TUB e la disciplina della trasparenza bancaria, già adempiuti con la consegna del contratto e del rendiconto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva rilasciato, in ragione di un rapporto di amicizia con la mutuataria, garanzia in favore di una società cui l’intermediario aveva concesso un mutuo chirografario a tasso variabile. Dal novembre 2024 il debitore principale aveva cessato i versamenti ed era divenuto irreperibile. Il garante aveva quindi chiesto all’intermediario l’intera documentazione del rapporto, in particolare quella relativa all’istruttoria svolta sulla solvibilità della mutuataria, ipotizzando che la delibera fosse stata assunta senza adeguata valutazione del merito creditizio.

L’intermediario aveva consegnato solo il piano di ammortamento, il Documento di Sintesi, il Codice di condotta e il contratto, negando l’esibizione della documentazione istruttoria perché predisposta per uso interno. Il garante, dopo essere stato contattato dall’ufficio recupero crediti e segnalato in Centrale Rischi, aveva adito l’Arbitro chiedendo di prendere visione della documentazione comprovante le verifiche effettuate prima di deliberare il finanziamento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari dell’intermediario, che aveva dedotto la natura consulenziale della richiesta e la natura costitutiva della pronuncia sollecitata. La domanda del ricorrente, reinterpretata alla luce dell’orientamento dell’Arbitro che consente la riqualificazione della domanda quando non è formulata in termini tecnici, è stata letta come richiesta di condanna alla consegna della documentazione istruttoria. Sul punto, dunque, l’eccezione di incompetenza non è stata accolta.

Nel merito, tuttavia, la domanda è stata respinta. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non ha titolo per ottenere la documentazione richiesta, non essendo titolare di un diritto che sia stato leso dall’intermediario e al cui accertamento l’ottenimento della documentazione possa considerarsi strumentale.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento tradizionale dell’Arbitro secondo cui la documentazione istruttoria è documentazione interna alla banca, finalizzata a pervenire a una decisione sulla domanda di concessione del mutuo. Rispetto a quella decisione il garante, che assume volontariamente l’obbligo di garantire il debito, non ha titolo per interloquire né per far valere ragioni di danno nei confronti di chi ha deciso di concedere il credito.

La conseguenza processuale è il rigetto del ricorso. Il Collegio non ha accolto la domanda, escludendo che il garante possa servirsi dello strumento ostensivo per sindacare a posteriori la valutazione del merito creditizio operata dall’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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