Onere della prova del cliente e divieto di testimonianza innanzi all’ABF (ABF Collegio di Milano n. 1426 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella controversia avente ad oggetto l’applicazione di condizioni economiche deteriori rispetto a quelle pattuite in un contratto di conto corrente, grava sul cliente l’onere di documentare la propria pretesa, secondo il principio dispositivo e il principio dell’onere della prova. Il reclamo che si limiti a prospettare una condotta scorretta dell’intermediario senza versare in atti elementi idonei a supportarlo è rigettato. Nel procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario non è ammessa l’assunzione di prova testimoniale, sicché la disponibilità del gestore a confermare i fatti non assume rilievo probatorio. L’eccezione di genericità del ricorso è invece disattesa quando petitum e causa petendi risultino sufficientemente circoscritti.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato titolare di due conti cointestati, con le medesime condizioni contrattuali. Il primo, cointestato con la moglie, prevedeva un tasso di riferimento parametrato al tasso BCE; dopo il decesso della cointestataria l’intermediario chiudeva il rapporto e apriva un nuovo conto, intestato al solo cliente. Secondo la prospettazione del ricorrente, il nuovo rapporto non riconosce interessi attivi perché le condizioni pattuite non sarebbero state correttamente riportate, nonostante le assicurazioni ricevute in filiale.
Il cliente chiede quindi l’accredito degli interessi maturati per il periodo 2020-2023 e l’applicazione delle condizioni contrattuali originarie. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità della domanda, per il suo preteso carattere costitutivo e per genericità, e in subordine ne chiede il rigetto, sostenendo di aver rappresentato al cliente che il nuovo contratto non avrebbe potuto replicare le condizioni precedenti e che il contratto sottoscritto riportava in modo chiaro le condizioni economiche applicate.
La motivazione del Collegio
Il Collegio riqualifica la seconda domanda del ricorrente come volta all’accertamento del diritto all’applicazione delle originarie condizioni contrattuali. Disattende quindi l’eccezione preliminare dell’intermediario: il ricorso non è generico, perché sia il petitum sia la causa petendi sono sufficientemente individuati.
Nel merito il ricorso è tuttavia non meritevole di accoglimento. Il cliente, osserva il Collegio, non fornisce alcun documento utile a supportare le proprie censure, né altri elementi che consentano anche solo di presumere una condotta scorretta dell’intermediario.
La documentazione versata in atti è, infatti, del tutto insufficiente: risulta depositata solo l’intestazione e la pagina delle sottoscrizioni di un contratto che dovrebbe constare di sessantadue pagine, senza che se ne conoscano le condizioni economiche; è presente il contratto attualmente in corso, che dovrebbe indicare le condizioni in essere. Il cliente fa generico riferimento a documentazione in possesso dell’intermediario, ma non formula alcuna richiesta documentale. Lamenta nel corpo del ricorso la violazione del requisito della forma scritta ad substantiam e dell’obbligo di consegna ex art. 117 tub, ma non formula alcuna domanda al riguardo.
Quanto al ruolo del gestore indicato dal ricorrente come persona in grado di confermare i fatti, il Collegio ricorda che il procedimento innanzi all’Arbitro non prevede l’assunzione di prova testimoniale. Richiamate pertanto le regole del principio dispositivo e dell’onere della prova, il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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