Rimborso del premio assicurativo connesso al mutuo: criterio contrattuale e competenza ABF (ABF Collegio di Milano n. 4129 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione del criterio di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata attiene al rapporto assicurativo e non è sindacabile dall’ABF, che non può valutare la conformità a legge del criterio stesso. Ove il criterio contrattuale sia stato chiarito ex ante al cliente, esso deve essere applicato e la quantificazione operata dalla compagnia assicurativa è legittima; in caso contrario si applica il criterio pro rata temporis. Restano estranee alla cognizione dell’Arbitro le doglianze relative alla restituzione dei costi del credito su cui si è pronunciata la Corte costituzionale n. 263 del 2022 e alla difformità delle condizioni promesse, quando non precedute da reclamo.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato, in data 29.06.2022, un contratto di mutuo unitamente a un finanziamento collegato per rateizzare il premio di una polizza assicurativa dell’importo di € 8.455,00, destinata a coprire il rischio di morte, invalidità totale permanente e inabilità temporanea totale per i primi cinque anni del mutuo. All’estinzione anticipata del finanziamento collegato, avvenuta il 28.11.2025, l’intermediario ha richiesto un residuo di € 7.755,00, superiore al valore di riscatto della polizza pari a € 6.316,00.

Il cliente ha quindi adito l’ABF domandando il rimborso del disallineamento tecnico tra prestito e polizza, la restituzione dei costi del credito richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022, la ripetizione dell’indebito per l’applicazione di una rata difforme ai sensi dell’art. 117 TUB e il rimborso delle spese di procedura. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità delle domande nuove rispetto al reclamo e l’infondatezza nel merito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto il profilo preliminare. Osserva che, all’infuori della domanda relativa al disallineamento tra debito residuo e valore di riscatto assicurativo, le altre pretese non trovano previa proposizione nel reclamo del cliente. Ne deriva che tali domande, formulate soltanto con il ricorso, sono inammissibili.

Passando all’unica domanda ammissibile, il Collegio qualifica la censura come contestazione della differenza tra l’importo necessario a estinguere anticipatamente il prestito collegato alla polizza e la quota di premio non goduto restituita dalla compagnia assicurativa. Rileva, oltre alla distanza temporale tra l’estinzione della polizza e quella del finanziamento, che la valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell’ABF.

Richiama quindi il consolidato orientamento dell’Arbitro, precisato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 13169 del 2024: la determinazione del criterio di rimborso del premio attiene al rapporto assicurativo e non è sindacabile dall’ABF. Ne consegue che, ove il criterio contrattuale sia stato chiaramente indicato ex ante, esso va applicato e la quantificazione della compagnia è legittima.

Nel caso concreto il Collegio verifica che la compagnia ha fornito il prospetto di calcolo del premio residuo rimborsato e ha esplicitato al cliente il criterio seguito, come risulta dal modulo di adesione e dalle condizioni generali prodotte dall’intermediario. Aggiunge un’ulteriore considerazione: il cliente, concludendo un prestito per disporre della liquidità necessaria al premio, era consapevole dei maggiori oneri, avendo pattuito a fronte di € 8.455,00 messi a disposizione un importo totale pari a € 9.430,24, calcolato in ragione del TAN e degli oneri del prestito.

Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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