Preavviso di segnalazione in SIC e onere probatorio a carico dell’intermediario (ABF Collegio di Palermo n. 621 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di preavviso di segnalazione in un sistema di informazione creditizia grava sul finanziatore ogni volta che il debitore sia una persona fisica, anche se agisce come professionista o imprenditore individuale, e non è invece requisito di legittimità per le segnalazioni riguardanti persone giuridiche. L’onere di provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione di segnalarlo è a carico dell’intermediario, ma può essere assolto con presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma. Il preavviso deve precedere di almeno quindici giorni il momento in cui i dati relativi al primo ritardo diventano accessibili ai partecipanti.
Il Fatto
Il ricorrente, coobbligato di un contratto di finanziamento finalizzato, contesta l’illegittimità di una segnalazione iscritta nella banca dati CRIF (EURISC) e ne chiede la cancellazione ab origine. Lamenta in particolare di non aver ricevuto alcun preavviso e sostiene che l’intermediario non possa limitarsi a provare la spedizione della comunicazione, dovendo dimostrarne l’effettivo recapito.
Costituitosi, l’intermediario eccepisce che la segnalazione contestata non è “a sofferenza” ma di credito ristrutturato, destinata alla cancellazione automatica nel febbraio 2027 in assenza di ulteriori inadempimenti. Dichiara di aver avvisato il cliente con tre comunicazioni inviate nel 2024 e recapitate all’indirizzo risultante dal contratto, prima che le informazioni negative divenissero visibili agli altri intermediari.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, richiamando l’art. 125, comma 3, TUB e l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i SIC, che impongono ai finanziatori di informare preventivamente il debitore la prima volta che segnalano dati negativi. Sul presupposto soggettivo richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632/2023: l’obbligo sussiste quando il debitore è persona fisica, anche se ha agito come professionista o imprenditore, mentre non rileva per le persone giuridiche.
Quanto all’oggetto della segnalazione, il Collegio osserva che la visura prodotta dal ricorrente attesta una prima segnalazione per rate di ritardo, poi evoluta nella dicitura credito ristrutturato, con regolarizzazione a febbraio 2025 e cancellazione prevista nel febbraio 2027. Sul punto richiama il proprio orientamento secondo cui il preavviso è necessario per la prima segnalazione pregiudizievole, non per gli inadempimenti successivi che ne costituiscono evoluzione, salvo il diverso criterio per i finanziamenti non rateali.
Il Collegio affronta poi il nodo probatorio. Spetta all’intermediario provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione di segnalarlo, ma tale prova può essere fornita con presunzioni semplici, come chiarito dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012. Nella specie l’intermediario ha prodotto il preavviso inviato il 15 maggio 2024 e recapitato il 24 maggio 2024 mediante servizio di postalizzazione con tracciatura satellitare e certificazione dell’avvenuta consegna. L’indirizzo indicato coincide con quello del contratto, del modulo di ricorso e del documento d’identità; sussiste corrispondenza tra data del preavviso e documentazione del vettore, tra numero del contratto e relativo riferimento, e la data di recapito è compatibile con quella di emissione.
Il Collegio ritiene quindi assolto l’onere e il preavviso tempestivo, essendo decorsi più di quindici giorni tra spedizione e prima segnalazione visibile in banca dati. La domanda di cancellazione è pertanto non meritevole di accoglimento e il ricorso viene respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.