Revisione prezzi nei contratti pubblici: diritto pieno e incondizionato, senza decadenze pattizie (TAR Puglia n. 855 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla revisione prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, previsto dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, ha carattere imperativo e speciale, opera senza limiti temporali e non è subordinato a condizioni o termini di decadenza. La clausola revisionale non è derogabile in via pattizia: le previsioni difformi sono nulle e integrate automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. La controversia relativa alla spettanza e alla quantificazione del compenso revisionale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a., salvo che la pretesa costituisca mero adempimento di una previsione contrattuale determinata nell’an e nel quantum. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono dalla pubblicazione della sentenza, non potendo applicarsi prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso.

Il Fatto

Una società affidataria di servizi di pulizia per istituti scolastici stipulava con Consip una convenzione e, tramite ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi, eseguiva il servizio per un istituto comprensivo che aveva aderito alla convenzione. Nel settembre 2023 la fornitrice chiedeva il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018, allegando le relative fatture.

L’istituto negava la pretesa con una nota dell’ottobre 2023, richiamando le indicazioni dell’USR Puglia. Il diniego si fondava su tre argomenti: la richiesta costituirebbe il momento di insorgenza del diritto, senza efficacia retroattiva; l’art. 9.4 del Capitolato tecnico imporrebbe una comunicazione annuale e preventiva; la richiesta tardiva contrasterebbe con la buona fede ex art. 1375 c.c. e con le esigenze di programmazione della contabilità pubblica. La società ricorreva quindi al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto, l’annullamento del diniego e la condanna al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La materia della revisione prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce sia dei diritti soggettivi sia degli interessi legittimi. L’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a. vi ricomprende espressamente le controversie sulla clausola di revisione e sui provvedimenti applicativi. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 5446/2019 e Cass. Sez. Un. n. 3160/2019, che hanno riconosciuto alla giurisdizione esclusiva portata ampia, superando la distinzione tra an e quantum.

L’eccezione è disattesa perché la ricorrente chiede l’accertamento del quantum debeatur. Il caso sfugge all’eccezione del mero adempimento contrattuale puntualmente determinato, ipotesi rimessa al giudice ordinario secondo Cass. Sez. Un. n. 3935/2022 e n. 21990/2020.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la legge di gara. L’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip richiama l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. L’art. 9.4 del Capitolato tecnico prevede l’aggiornamento annuale secondo l’indice ISTAT FOI, con prima applicazione dopo dodici mesi dalla stipula e previa formale comunicazione del fornitore.

Su questa base il Tribunale riconosce il diritto all’adeguamento dei prezzi a partire dal secondo anno di attività. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 attribuisce all’affidatario il diritto alla revisione senza alcun limite temporale e senza termini di decadenza. La norma è imperativa e si applica anche in contrasto con disposizioni pattizie difformi, che sarebbero nulle per inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 c.c. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018, TAR Campania, Sez. V, n. 6048/2018 e T.R.G.A. Trento n. 153/2015. Il compenso revisionale tutela l’interesse pubblico alla qualità della prestazione (TAR Lombardia n. 363/2019). Il C.G.A.R.S. n. 136/2018 ha qualificato il diritto come pieno e incondizionato, non subordinabile a formalità e decadenze.

Il ricorso è quindi accolto per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, non potendosi applicare prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso (TAR Campania, Sez. IX, n. 578/2025). Le spese seguono la soccombenza verso il Ministero e l’istituto, liquidate in dispositivo, e sono compensate con Consip per il ruolo marginale nella fase esecutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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