Estorsione e truffa vessatoria si distinguono dalla riferibilità del male all’agente (Cass. pen. Sez. II n. 36372 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio distintivo tra truffa c.d. vessatoria ed estorsione mediante minaccia non risiede nella realtà del male prospettato, bensì nella sua riferibilità soggettiva alla sfera di dominio dell’agente e nella conseguente incidenza sulla libertà di autodeterminazione della vittima. Ricorre l’estorsione quando il male sia rappresentato come certo o comunque realizzabile ad opera dell’agente (o di soggetti a lui riconducibili), sì che la vittima è posta dinanzi a un’alternativa ineluttabile tra il subire il danno minacciato e l’adempiere alla pretesa patrimoniale. Ricorre la truffa vessatoria quando il male sia prospettato come meramente possibile, eventuale e non riconducibile causalmente all’agente, così che la vittima si determina all’atto dispositivo in forza di un errore indotto mediante artifici o raggiri. È irrilevante la natura immaginaria del male: anche un pericolo fittizio integra l’estorsione se percepito come seriamente realizzabile e riconducibile alla sfera di dominio dell’agente.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 marzo 2026, ha confermato la condanna pronunciata con rito abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di Roma per il delitto di estorsione aggravata, contestato per essere il fatto commesso in più persone riunite, in luogo di privata dimora e ai danni di persona ultrasessantacinquenne, con abuso di circostanze ostative alla privata difesa.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. I primi due investono la qualificazione giuridica del fatto, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere sussunto nella truffa aggravata e non nell’estorsione, essendosi il male prospettato risolto in un inganno non attribuibile agli agenti. Il terzo motivo censura il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; il quarto e il quinto riguardano il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e l’asserita violazione del divieto di reformatio in peius.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione dichiara il ricorso inammissibile, per motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. Il nucleo argomentativo riguarda i primi due motivi, trattati congiuntamente. La Corte ricostruisce il criterio distintivo tra truffa vessatoria ed estorsione muovendo dal diverso atteggiarsi del pericolo prospettato e dalla sua incidenza sulla sfera volitiva della vittima, richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Sez. 2 n. 24624 del 2020, Sez. 2 n. 46084 del 2015, Sez. 2 n. 7662 del 2015).
La Corte precisa che la distinzione non dipende dalla realtà del male prospettato. Ai fini dell’estorsione è sufficiente che il male sia percepito come seriamente realizzabile e riconducibile alla sfera di dominio dell’agente, anche se meramente immaginario. Si configura invece la truffa vessatoria quando la determinazione della vittima derivi da un inganno causativo dell’erroneo timore di subire un male non proveniente dall’agente, o dell’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità prospettato come non promanante da lui (Sez. 2 n. 11154 del 2026, Sez. 2 n. 21974 del 2017, Sez. 6 n. 27996 del 2014).
Entrambi i reati presuppongono una cooperazione della vittima, ma si distinguono per il meccanismo causale della decisione patrimoniale: nell’estorsione, anche a male fittizio, la determinazione è effetto della minaccia inserita in una rappresentazione coercitiva riferibile all’agente; nella truffa vessatoria discende da un inganno che genera un errore circa un pericolo non imputabile all’agente. Il criterio non risiede quindi nella realtà del pericolo, ma nella sua riferibilità soggettiva alla sfera di dominio dell’agente.
Applicando tali principi, la condotta è correttamente sussunta nell’art. 629 cod. pen.: l’imputato e i complici rappresentarono alla persona offesa la prospettiva dell’arresto della figlia, mentre uno dei complici si era qualificato quale maresciallo dell’Arma dei carabinieri. Il male è stato così rappresentato come certo o comunque realizzabile ad opera dell’agente o di soggetti a lui riconducibili, ponendo la vittima dinanzi a un’alternativa ineluttabile. La minaccia, involgendo la libertà personale di un congiunto, è idonea a determinare una costrizione psicologica, tradottasi in un’effettiva compressione della libertà di autodeterminazione.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché non consentito e comunque manifestamente infondato: la richiesta di rinnovazione era carente di specificità, non indicava gli elementi conoscitivi da acquisire né la loro incidenza sui temi devoluti, e il giudice di appello ha correttamente escluso l’assoluta necessità dell’integrazione probatoria nel giudizio abbreviato (Sez. U n. 12602 del 2016, Sez. 5 n. 2910 del 2025). Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena fu determinata nel minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche risulta sorretto da motivazione congrua; il riferimento all’omesso aumento per l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. non ha comportato alcun peggioramento della posizione dell’imputato, escludendosi la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 629 c.p. – Estorsione
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello