Premeditazione omessa in appello e metodo mafioso oggettivo nel concorso (Cass. pen. Sez. I n. 28342 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso nel delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., l’aggravante dell’avvalimento del metodo mafioso ha natura oggettiva e prescinde dalle qualità soggettive del singolo partecipe, operando verso tutti i concorrenti in ragione delle concrete modalità dell’azione. Essa si distingue dall’aggravante della finalità di agevolazione del sodalizio, che ha natura soggettiva. Ne deriva che il concorrente il quale censuri la sola declinazione dell’agevolazione, senza contestare il metodo mafioso autonomamente accertato, è privo di interesse a impugnare. L’omessa motivazione del giudice di appello sulla possibilità di estendere al concorrente l’aggravante della premeditazione integra vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando la difesa abbia specificamente devoluto il punto.
Il Fatto
La vicenda riguarda un duplice omicidio commesso in un centro urbano nel gennaio 2012, contestato a tre soggetti in concorso, con l’aggravante della premeditazione e quella dell’art. 416-bis.1 cod. pen., oltre a reati in materia di armi. Il collaboratore di giustizia, assunto come mandante, indicava uno degli imputati come esecutore materiale e l’altro come conducente dell’autovettura.
Dopo un giudizio abbreviato, il G.I.P. aveva condannato gli imputati; la Corte di assise di appello di Bari aveva confermato la decisione il 18 giugno 2025. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione sulla credibilità del collaboratore, sui riscontri alla chiamata in correità e sulle aggravanti.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via preliminare il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, ribadendo che il giudice di cassazione non sovrappone la propria valutazione a quella di merito, ma verifica l’esame degli elementi, la risposta alle deduzioni e il rispetto delle regole della logica. Richiama il principio per cui, in presenza di una doppia conforme, è ammessa la motivazione d’appello per relationem a quella di primo grado, quando le censure non aggiungono argomenti nuovi.
Quanto alla posizione del primo ricorrente, il ricorso è giudicato infondato e, per più profili, aspecifico. La Corte valorizza la confessione stragiudiziale riferita dal compagno di detenzione, utilizzata dai giudici di merito come riscontro esterno alla chiamata in correità, unitamente alle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato. Sulla credibilità del collaboratore, il giudizio positivo espresso da entrambi i giudici di merito è ritenuto non manifestamente illogico, e le discrasie relative al disfacimento dell’arma e alle modalità di allontanamento sono state ritenute attinenti ad aspetti marginali. La Corte ribadisce il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie e quello della libertà dei riscontri, i quali possono essere costituiti da qualsiasi elemento esterno idoneo a corroborare l’attendibilità del narrato.
Passando al secondo ricorrente, i motivi sulla credibilità della confessione e sul trattamento dei dati documentali sono manifestamente infondati. I giudici di merito hanno valorizzato la sosta prolungata dell’autovettura nel piazzale antistante l’esercizio commerciale e le frequentazioni successive, elementi incompatibili con la prospettazione dell’incontro casuale e della costrizione armata.
Il terzo e il quarto motivo, relativi all’art. 416-bis.1 cod. pen., sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse. La Corte distingue le due declinazioni dell’aggravante e afferma che, essendo contestata anche sotto il profilo del metodo mafioso, di natura oggettiva, le censure incentrate sull’estraneità del ricorrente al sodalizio e sulla mancata prova della sua consapevolezza non incidono sull’autonomo accertamento delle modalità intimidatorie dell’azione.
Sono invece fondati il quinto e il sesto motivo. La Corte di assise di appello, pur avendo riportato il contenuto del motivo di gravame, ha omesso ogni esame sulla possibilità di estendere al concorrente la premeditazione. Non si tratta di motivazione sintetica, implicita o per relationem, ma di un vuoto argomentativo assoluto, che impone l’annullamento con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello. Il settimo motivo, infine, è rigettato: la consapevolezza dell’uso dell’arma non è dato autonomo, ma si ricava dal ruolo svolto nella fase esecutiva.
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Nota della Redazione
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