Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3955 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima la proposizione del ricorso. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina il commissario ad acta. La misura compulsoria dell’astreinte è disposta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. entro il limite massimo del 10% dell’importo dovuto, secondo il criterio della non manifesta iniquità.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per due anni scolastici.

La sentenza ottemperanda non è stata impugnata ed è passata in giudicato. L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. Il ricorso rispetta tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm..

Il giudice ricorda che, per effetto del D.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega ad un funzionario, il quale provvederà su richiesta della ricorrente ove perduri l’inadempienza. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando esclusa la mancanza di fondi quale legittima causa di impedimento.

Il Collegio accoglie la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quale dies a quo assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della decisione; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021. Fissa come limite massimo il 10% dell’importo dovuto, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione. Alla liquidazione provvederà il commissario nominato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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