Inottemperanza all’ordine di demolizione e sanzione pecuniaria tra permanenza e onere probatorio (TAR Campania n. 4523 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura meramente dichiarativa: l’effetto acquisitivo si produce automaticamente per legge alla scadenza del termine assegnato, salvo che il destinatario dimostri l’impossibilità oggettiva, a lui non imputabile, di eseguire le opere. In caso di inottemperanza il soggetto tenuto ad adempiere è in linea di principio responsabile, e grava su di lui l’onere probatorio di dedurre e documentare le circostanze che hanno reso impossibile l’adempimento. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 costituisce illecito amministrativo permanente: il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 28, legge n. 689/1981 decorre solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, ossia dal conseguimento delle autorizzazioni o dall’effettiva demolizione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un manufatto in Pozzuoli sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in assenza di DIA, impugnava l’ordinanza ingiunzione con cui il Comune le aveva irrogato la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per la mancata demolizione delle opere edificate in assenza di permesso di costruire. L’atto presupposto — l’ordinanza di demolizione — era già stato impugnato dinanzi al medesimo Tribunale, che aveva respinto il ricorso con sentenza poi confermata in appello dal Consiglio di Stato.

Avverso l’ordinanza ingiunzione la ricorrente deduceva tre censure: la mancata adozione di un formale provvedimento dirigenziale di accertamento dell’inottemperanza, essendo insufficiente il verbale redatto dalla Polizia Municipale; l’ineseguibilità dell’ordine di demolizione per la perdurante sottoposizione delle opere a sequestro preventivo penale; l’intervenuta prescrizione quinquennale tra l’accertamento dell’inottemperanza e l’irrogazione della sanzione. Deduceva inoltre l’illegittimità derivata dall’atto presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023, che ha ribadito la natura meramente dichiarativa del verbale di accertamento dell’inottemperanza rispetto a un effetto acquisitivo che si produce automaticamente per legge. Il ragionamento della ricorrente capovolge l’onere della prova: è il destinatario dell’ordine a dover dedurre le cause che gli hanno reso oggettivamente impossibile adempiere. Le pronunce invocate dalla difesa si limitano a escludere l’autonoma lesività del verbale e sono pertanto inconferenti nel giudizio sulla sanzione.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale prende atto dell’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, in presenza di sequestro penale, il termine per l’esecuzione dell’ordine di demolizione non decorre finché l’immobile resta vincolato. Nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente si è limitata ad allegare il sequestro senza produrre alcun documento: né il provvedimento dell’autorità giudiziaria penale, né la nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. L’onere documentale gravava sulla parte che assumeva di non aver potuto eseguire l’ordine.

Il terzo motivo è infondato in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa: per l’illecito amministrativo permanente trova applicazione il principio dettato dall’art. 158, comma 1, cod. pen. in materia di reato permanente, con la conseguenza che il potere repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo. Il Collegio richiama TAR Napoli, sez. III, n. 4819 del 2024 e n. 1339 del 2025, nonché Cass. civ., Sez. II, n. 22646 del 2022. Poiché la ricorrente non ha conseguito le autorizzazioni né demolito le opere, il termine di prescrizione non aveva neppure iniziato a decorrere.

Da ultimo, l’illegittimità derivata è esclusa dall’avvenuta conferma dell’ordinanza di demolizione in sede giurisdizionale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite in favore dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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