Accesso endoprocedimentale del whistleblower al procedimento sanzionatorio ANAC (TAR Lazio n. 16005 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il segnalante che ha dato impulso al procedimento sanzionatorio dell’A.n.a.c. per violazione dell’obbligo di riservatezza è controinteressato e va annoverato tra i soggetti legittimati all’accesso ai documenti del procedimento, non essendo equiparabile al quisque de populo. L’accesso endoprocedimentale esige tuttavia una valutazione più rigorosa dei requisiti di concretezza e attualità rispetto all’accesso successivo alla conclusione del procedimento: l’istanza deve rispondere a concrete esigenze difensive e non al controllo generalizzato, “passo dopo passo”, dell’operato dell’Autorità. È pertanto illegittimo l’accoglimento di reiterate istanze volte a conoscere frazionatamente i singoli atti endoprocedimentali. La mancata trasmissione dell’istanza ai controinteressati non è surrogabile dalla sua mera trascrizione nella comunicazione, dovendo gli stessi poter verificare eventuali vizi dell’istanza. Nel rito ex art. 116 c.p.a. non sono esperibili l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori né la declaratoria di inutilizzabilità dei documenti già ostesi.

Il Fatto

I ricorrenti, componenti del Comitato Whistleblowing di una società, sono destinatari di un procedimento sanzionatorio avviato dall’A.n.a.c. per presunta violazione dell’obbligo di riservatezza e per omissioni nelle verifiche sulle segnalazioni. Il segnalante, che aveva denunciato il proprio licenziamento come ritorsivo, ha presentato reiterate istanze di accesso agli atti del procedimento.

L’Autorità ha accolto parzialmente la prima istanza il 26 marzo 2026 e la seconda il 9 giugno 2026, ostendendo la documentazione. I componenti del Comitato hanno impugnato i provvedimenti con ricorso e motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento e la declaratoria di inutilizzabilità del materiale già acquisito. Il controinteressato ha eccepito la carenza originaria di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inammissibili ricorso e motivi aggiunti per carenza originaria di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), c.p.a.: alla data di notifica degli atti introduttivi l’ostensione era già materialmente avvenuta, sicché gli effetti inibiti si erano integralmente prodotti. Il giudice esclude che l’interesse possa radicarsi sull’effetto conformativo, richiamando Cons. Stato n. 3080 del 2026 e Corte cost. n. 271/2019, e l’art. 34, co. 2, c.p.a.

Nemmeno è esperibile l’accertamento per fini risarcitori: i tratti di specialità del rito ex art. 116 c.p.a. ostano all’estensione automatica dell’art. 34, co. 3, c.p.a. Quanto all’inutilizzabilità, opera il principio factum infectum fieri nequit, richiamato anche da Cons. Stato, Ad. Pl., n. 11 del 2016; gli artt. 191 e 526 c.p.p. hanno finalità protettiva dell’imputato estranea al procedimento di accesso.

In applicazione della soccombenza virtuale, il Collegio verifica la fondatezza dei motivi. È infondato il primo: il segnalante è controinteressato, poiché il procedimento ha natura “ibrida” e l’accertamento della violazione può sostenere l’ipotesi di ritorsività (richiamati Cons. Stato n. 4597 del 2009 e n. 3751 del 2011). È parzialmente fondato il secondo: l’Autorità non ha valutato l’attualità dell’interesse difensivo, assecondando un controllo generalizzato vietato dall’art. 24, co. 3, legge n. 241/1990.

Inammissibile il terzo motivo, poiché i ricorrenti non possono far valere la riservatezza di terzi (art. 22, co. 1, lett. d), legge n. 241/1990). Fondato il quarto: la mancata trasmissione dell’istanza ex art. 3 d.P.R. n. 184/2006 comprime il diritto di difesa dei controinteressati. Le spese seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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