Cass. pen. Sez. IV n. 37998/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 37998/2026 (R.G. 12635/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:

SENTENZA

avverso l’ordinanza del 27/02/2026 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Antezza; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore Sabrina Passafiume, nel senso dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso in ordine alla questione della sospensione dell’ordine di demolizione in relazione al principio di proporzionalità; lette le conclusioni della difesa dei ricorrenti, nel senso dell’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Napoli, all’esito di procedimento esecutivo promosso dai terzi interessati ha rigettato l’istanza avente a oggetto la declaratoria d’improcedibiltà dell’ingiunzione a demolire l’immobile abusivo n. nonché la revoca e/o l’annullamento ovvero, in subordine, la sospensione dell’ordine di demolizione.

1.1. Oggetto di attuale impugnazione è, in particolare, il provvedimento emesso all’esito del giudizio di rinvio celebrato in forza dell’annullamento della precedente ordinanza di revoca dell’ordine di demolizione operato da Sez. 3, n. 1..2. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, il provvedimento impugnato, come dallo stesso emergente, inerisce all’ordine di demolizione di opere realizzate in violazione delle prescrizioni in materia urbanistica, disposto con sentenze di condanna irrevocabili Cnn. 207/1995 e 89/1997) emesse nei confronti di per reati in materia edilizia. Trattasi di opere consistenti, complessivamente, in un edificio realizzato in assenza di concessione edilizia, in zona sismica e senza denuncia al Genio civile, risultante, allo stato attuale, suddiviso in un piano cantinato e otto piani fuori terra nonché articolato in quattro blocchi e frazionato in ventiquattro unità immobiliari. In particolare, l’ordine di demolizione rileva nella specie con riferimento all’unità immobiliare della quale i ricorrenti sono divenuti proprietari in forza di compravendita del 31 luglio 2017, per averla acquistata da che, a sua volta, l’aveva acquistata direttamente dal costruttore il 2 giugno 1998. Con riferimento alla detta unità immobiliare risulta essere stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria, il n. del 22 febbraio 2016, in forza di istanza presentata il 10 febbraio 1995 a nome di qualificatosi promissario acquirente del bene in ragione di preliminare mai cui’minato in definitivo. Nell’istanza di condono di cui innanzi, così come in tutte le altre istanze di condono presentate tra il 1995 e il 1996 dai plurimi promissari acquirenti delle altre unità immobiliari nelle quali era stata suddivisa l’opera abusiva, nel suo complesso non condonabile in ragione dei limiti di cubatura previsti per legge, era subentrato il proprietario nonché costruttore a seguito di rinunce all’acquisto da parte di tutti i promissari acquirenti.

2. Nell’interesse dei terzi con atto congiunto, sono stati proposti ricorsi – tra loro sovrapponibili – fondati su otto motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma l, disp. atto cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deducono vizio cumulativo di motivazione e violazione di legge, anche in relazione all’art. 8 CEDU e in termini di inosservanza dei principi di cui alla sentenza rescindente, quanto alla posizione dei terzi acquirenti in buona fede dell’immobile oggetto di ordine di demolizione e al legittimo affidamento negli stessi ingenerato dal titolo amministrativo in sanatoria.

L’ordinanza impugnata, sulla base della natura reale della misura ripristinatoria in oggetto, avrebbe evocato la tutelabilità degli interessi del terzo in buona fede solo in sede civile. Il giudice di merito avrebbe così omesso un giudizio in termini di proporzionalità della misura in oggetto, ex ‘art. 8 CEDUo Non sarebbe stata altresì operata la verifica, ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di legittimità, sul punto confermata dalla sentenza rescindente, della concreta incidenza del sopravvenuto titolo amministrativo, il permesso di costruire in sanatoria del 22 febbraio 2016, in merito all’eseguibilità dell’ordine di demolizione nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, facenti incolpevole affidamento sulla condotta della Pubblica amministrazione, riscuotente i tributi inerenti all’immobile, nell’apparenza legittimità titolo stesso.

Quest’ultimo, successivo all’ingiunzione di demolizione del emergente, al pari delle sentenze di condanna, dalle trascrizioni inerenti all’immobile, sarebbe stato richiamato nell’atto notarile di compravendita, oltre che considerato in sede di mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare, mentre il Giudice di merito avrebbe fatto riferimento a una mera «domanda di condono».

2.2. Con i motivi secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazioni di legge, anche in relazione all’art. 8 CEDU e in termini di inosservanza dei principi di cui alla sentenza rescindente. Il riferimento è all’efficacia del titolo in sanatoria, ai limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi e ai principi, di matrice anche sovranazionale, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento del privato in buona fe€e sulla legittimità degli atti amministrativi, anche in considerazione della disciplina del silenzio assenzo (istituto interessato dalla recente novella legislativa di cui all’art. 5 d.1. 19 febbraio 2026, n. 19, conv., con L’ordinanza impugnata avrebbe desunto l’illegittimità del permesso di costruire in sanatoria del 2016 dall’artificioso frazionamento delle domande di condono volto ad aggirare l’assenza dei relatiVI presupposti di legge, quanto a soggetti legittimati e limiti di cubatura, in termini apodittici e comunque in assenza di una concreta valutazione della documentazione agli atti. Illegittimamente sarebbe stato «disapprovato», a distanza di tempo, un atto amministrativo definitivo, non oggetto di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione. Il giudice di merito avrebbe così sostanzialmente disapplicato l’atto amministrativo in sanatoria, in luogo di un mero controllo incidentale sulla sua legittimità, oltre che violato i principi sottesi al potere di autoannullamento d’ufficio degli atti amministrativi, con particolare riferimento al relativo aspetto temporale. Da ciò deriverebbe altresì il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata che, muovendo dell’inoperatività nella specie potere di disapplicazione, ha ritenuto manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla difesa, degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., nella parte in cui consentirebbero sine die l’esercizio del potere di disapplicazione e/o qualsiasi altra forma di sindacato sulla legittimità dell’atto amministrativo (questione che si risollecita in questa sede).

Operando in tal modo, il giudice di merito avrebbe peraltro omesso il necessario «test di proporzionalità» della misura ripristinatoria in ragione del comportamento dei terzi in buona fede e di un vaglio di concretezza dell’interesse pubblico sotteso alla demolizione, affermando erroneamente, oltre apoditticamentel l’irrilevanza dell’eventuale conformità dell’immobile all’attuale Piano urbanistico comunale (PUC). Parimenti dicasi quanto alla mancata considerazione del silenzio – assenso formatosi, in tesi difensiva, sull’istanza di condono presentata a nome del promissario acquirente nel 1995, su cui è poi intervenuto il provvedimento in sanatoria del 2016. Ciò in considerazione anche dell’art. 20, comma 1, della I. n. 241 del 1990, come modificato nel 2026, circa la formazione del silenzio.l. assenso «allorché la domanda sia stata ricevuta dalla amministrazione competente e contenga gli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto».

2.3. Con il terzo motivo si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge, anche in relazione all’art. 8 CEDU e in termini di inosservanza dei principi di cui alla sentenza rescindente, in ordine alla mancata concreta esecuzione del c.d. «test di proporzionalità» ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione. Il giudizio si sarebbe fondato sulla mera ritenuta tutelabilità in sede civile degli interessi dei terzi pregiudicati dall’ordine di demolizione e sul mero apodittico riferimento alla mancata allegaZione di «situazioni eccezionali». In sintesi, il giudice dell’esecuzione non avrebbe operato alcuna valutazione in merito: a) alla consapevolezza dell’illiceità da parte dei ricorrenti, in tesi difensiva da escludersi in ragione della documentazione agli atti relativa a modalità e tempistiche di acquisto del diritto di proprietà dell’unità immobiliare;

b) alla residenza nell’immobile di un nucleo familiare composto dai due ricorrenti e da due figli minorenni in età scolare (nati nel 2014 e nel 2019); c) All’inesistenza di risorse economiche sufficienti a fronteggiare all’immediato sgombero (nonost,ante la documentazione che i ricorrenti deducono di aver prodotto sul punto); d) alla insussistenza di concrete alternative abitative da parte di soggetti gravati da mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto di ordine di demolizione e alla conseguente valutazione di soluzioni mino afflittive rispetto alla demolizione immediata (quali «differimento temporaneo» dell’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione e il «coordinamento con gli enti locali per l’accesso a misure abitative pubbliche»). In., giudice di merito, chiamato a valutare l’esecuzione dell’ordine di demolizione dell’immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare comprendente anche figli minorenni, nel cui patrimonio l’unità abitativa sarebbe entrata a titolo di acquisto in buona fede, in tesi difensiva, in luogo di una motivazione apodittica, avrebbe dovuto argomentare in forza di un bilanciamento concreto e individualizzato ai sensi dell’art. 8 CEDUo Per converso, non sarebbero stati considerati tutti gli evidenziati fattori specifici caratterizzanti la fattispecie, con conseguente motivazione apparente anche quanto agli elementi sottesi al giudizio in ondine all’allegata sproporzione.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, sono fondati, nei termini di seguito specificati, limitatamente alla questione inerente alla sospensione temporanea dell’ordine di demolizione in relazione al principio di proporzionalità.

2. Trattandosi di impugnazione avverso ordinanza emessa all’esito di giudizio di rinvio, in considerazione delle censure mosse dai ricorrenti è necessario esplicitare, nei limiti di quanto di rilievo, l’iter logico-giuridico sotteso alla sentenza di annullamento (Sez. 3, n. 26272 del 19/03/2025, cit.) al fine di perimetrare il thema decidendum e conseguentemente vagliare le critiche mosse dai ricorrenti, sostanzialmente deducenti anche la violazione dell’art. 627 cod.

2.1. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale (par. 1. e relativi sottoparagrafi), la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza di revoca dell’ordine di demolizione muovendo da una premessa generale, concernente l’ordine di demolizione che il Giudice penale deve adottare a seguito di condanna per opere abusive, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in considerazione quadro normativo riferimento, come letto dalla giurisprudenza di legittimità anche alla luce della giurisprudenza amministrativa, degli interventi della Corte costituzionale e del diritto sovranazionale. È stato puntualizzato che l’ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è doveroso, incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell’abuso. In fase di esecuzione, esso è passibile revoca quando risulti assolutamente incompatibile provvedimenti della Pubblica Amministrazione che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, con la conseguenza che l’interesse pubblico non può ritenersi recessivo rispetto a interessi di natura personale. Il frazionamento ovvero l’accorpamento di unità immobiliari, benché non vietati, possono configurare ipotesi elusive dei limiti legali di consistenza degli immobili. SiCChé{ ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario facente capo a un unico soggetto legittimato e le relative istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono essere riferite a un’unica concessione in sanatoria, la quale dovrà riguardare lo stesso immobile nella sua totalità. La regola, pertanto, è rappresentata dalla unicità della concessione edilizia per tutte le opere riguardanti un edificio o un complesso unitario, escludendosi la possibilità per lo stesso soggetto legittimato di servirsi di separate domande di sanatoria per aggirare il limite legale volumetrico, con la sola eccezione della consentita presentazione di una serie di istanze da parte di quanti sono i proprietari o i soggetti aventi titolo al momento della domanda, che abbiano a oggetto le sole porzioni di appartenenza, anche se comprese in una unica costruzione unitaria (sul punto il riferimento specifico è a Sez. 4, n. 10017 del 3/3/2021, Bellomo, 2.2. Premesso quanto innanzi, Sez. 3, n. 26272 del 19/03/2025 ha altresì precisato che, in linea di principio, fra i soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di condono vi è anche il promissario acquirente dell’immobile in virtù di un contratto preliminare stipulato con il proprietario autore dell’abuso. Nella specie, trattava si difatti di verificare se, nel caso dell’immobile abusivo realizzato le plurime domande di sanatoria depositate corrispondessero ad altrettanti validi titoli per l’avvio di altrettante procedure separate di condono, ovvero fossero da ricondurre a un unico centro di interessi, rappresentato da che del terreno e dell’immobile era l’indiscusso proprietario. Ne è conseguita necessità dell’individuazione soggetto “interessato” al conseguimento della sanatoria, questione sottesa all’accertamento della legittimità della sanatoria stessa, nozione che non può prescindere da una cornice giuridica, non potendo fondarsi solo su meri dati fattuali. Affinché il promissario acquirente possa essere ritenuto legittimato a presentare istanza di condono, infatti, è necessario che detto interesse sia giuridicamente qualificato e non di fatto; sicché, non è legittimato a presentare domanda di condono chi non .~ alcuna relazione qualificata con il bene (chi non abbia mai acquistato il possesso o la detenzione o, ancora, la materiale disponibilità del bene ovvero non vanti alcuna posizione giuridica diversa dall’interesse di mero fatto). Sul punto, l’annullata ordinanza di revoca dell’ordine di sospensione è stata ritenuta in sede rescindente «estremamente carente». Ciò in quanto le unità immobiliari che componevano il manufatto erano state accorpate per piano ed erano divenute oggetto di plurime domande di condono, presentate lo stesso giorno, da differenti soggetti qualificatisi tutti come promissari acquirenti. Fra il 1996 e il 1997 tutti i richiedenti, nessuno escluso, avevano rinunciato all’acquisito, ritenuta questa «circostanza invero assai singolare e significativa, in negativo, circa la sussistenza di una effettiva legittimazione alle domande», e nel era «subentrato» in tutte le istanze di condono, sebbene non rientrasse tra gli «interessati», posto che quale unico proprietario dell’intero immobile non poteva aspirare ad esiti frazionati del condono dello stesso. Il giudice dell’esecuzione, in sostanza, non aveva proceduto a una analisi dei profili di validità del condono, a partire dalla verifica della legittimazione dell’istante ad avanzare la relativa domanda. Ciò, peraltro, in presenza «di una acritica sussunzione del mero dato formale di una presentazione di singole domande da parte autoqualificati promissari acquirenti (per i vari appartamenti dell’unico immobile), trascura l’univoco quanto ingiustificato abbandono del vincolo negoziale, con tutte le relative conseguenze sul concreto quanto legittimo svolgimento della procedura di sanatoria e dei suoi adempimenti anche in termini soggettivi (imputabili piuttosto a fronte peraltro della assenza di ogni reazione, con appositi strumenti civilistici, da parte di medesimo, nei confronti dei promissari acquirenti venuti meno. pronto, invece, a farsi carico non di una ma di tutte le spese di condono».

In particolare, conclude sul punto la Suprema Corte, era mancato il confronto con una pluralità di elementi, «sintomatici, allo stato degli atti qui disponibili, della non peregrina ipotesi del ricorrente circa la natura fraudolenta del frazionamento procedi mentale del manufatto, ai fini del rilascio dei provvedimenti sananti; ipotesi che già il Comune (oltre poi al ~iudice) avrebbe dovuto verificare, gravando sull’ente l’obbligo di accertare, prima di rilasciare il titolo, se l’istante sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per di sanatoria inoltrate per l’immobile abusivo in esame», prosegue sul punto la sentenza rescindente, «risultano ignorate non soltanto dal Comune, che ha rilasciato i provvedimenti in sanatoria, ma anche dal Tribunale, che non ha dato alcun rilievo al fatto che i provvedimenti sananti che andavano a legittimare una volumetria di oltre 20.000 mc accoglievano istanze inoltrate da soggetti che … [ … ] … non avevano al momento della domanda e ancor più della successiva decisione sanante (per “silenzio” e per “conferma”, secondo la ordinanza impugnata), alcun rapporto – serio e reale – con le res, così da poter apparire, piuttosto, autori di forme negoziali simulate, al solo fine di eludere i limiti volumetrici imposti dalla legge n. 724 del 1994».

2.3. Quanto alla possibilità del Giudice dell’esecuzione di sindacare l’intervenuto provvedimento sanante, al fine di verificarne la legittimità in rapporto alla richiesta revoca dell’ordine di demolizione, la sentenza rescindente ha poi ribadito il consolidato principio per il quale «in tema di condono edilizio, il giudice ha il potere-dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all’esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente e inutilmente la dilatazione dei tempi del processo …. [ … ] … Un frazionamento dell’immobile con correlata possibilità di presentare distinte e plurime domande è possibile», prosegue la Suprema Corte», «ma solo in limitate e precise ipotesi: allorquando sussistano distinti titoli di legittimazione prima della domanda, così da potersi individuare distinti legittimati per distinte quanto autonome unità immobiliari. In caso di plurimi proprietari ovvero promissari acquirenti, per quanto qui interessa, è necessario che a monte emergano distinti titoli di proprietà per ogni negozio e distinte unità immobiliari autonome». Alla stregua di tali principi, la sentenza rescindente ha escluso che «uno stesso soggetto legittimato» possa «utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall’art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario».

È stata poi ritenuta non condivisibile la tesi, «di cui all’ordinanza gravata, circa l’avvenuta formazione del silenzio assenso in sede di condono e la non disapplicabilità di tale atto»; essa difatti «finisce per riproporre posizioni ancorate ai principi della Sezioni Unite Giordano (n. 3 del 31/1/1987, Rv. 175115) che da decenni la giurisprudenza ordinaria e amministrativa ha abbandonato, rilevando invece che l’incidenza del provvedimento amministrativo su un reato già commesso impone al giudice penale di “controllare, pieno iure, la sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 9331 del 21/11/2023, Di Miglio)>>. Diversamente da quanto affermato dall’ordinanza annullata, peraltro, l’ordine di demolizione non può essere revocato per l’insussistenza di un interesse attuale dello Stato al ripristino, nonostante mutante destinazione dell’area interesse, trasformandola in zona residenziale, per cui l’ordine di demolizione non perseguirebbe più la finalità «di far rispettare la natura industriale della zona»: detta affermazione, osserva Sez. 3, n. 26272 del 19/03/2025, è assolutamente «distonica rispetto ai principi esposti in premessa circa la natura, i limiti e la ratio dell’ordine di demolizione».

In altri termini, la sentenza rescindente, in applicazione del criterio della “doppia conformità”, ha escluso la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (facendo sul punto specifico riferimento a Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, 2.4. In ordine agli invocati principi dell’affidamento e di proporzionalità, è stato infine precisato che «il provvedimento che ordina la demolizione è rivolto al ripristino dell’assetto urbanistico e territoriale violato, in una prospettiva di restaurazione dell’interesse pubblico compromesso dall’abuso, e tale natura esclude che allo stesso possano applicarsi i principi propri del sistema sanzionatorio penale relativi al carattere personale della pena. In altri termini, esso è correlato alla res e non trova limiti nei soggetti che con essa abbiano rapporti, ancorché estranei al reato e in buona fede rispetto all’abusività stessa Sicché, «il sistema delineato, in conclusione, affida le tutele del terzo proprietario di buona fede dell’opera abusiva agli strumenti civilistici, lasciando fermo l’ordine di demolizione, pur consentendone un esame alla luce del principio di proporzionalità, che tuttavia non è destinato a inficiarlo in via definitiva».

I fatti addotti a sostegno del rispetto del princIpIo di proporzionalità, conclude la sentenza rescindente, devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare (per vero comunque temporaneamente dovendosi escludere una revoca definitiva) il ripristino di un ordine violato. Precisato quanto innanzi, l’ordinanza annullata è stata ritenuta caratterizzata da motivazione «non … [ … ]. .. in linea con i principi esposti, affermando una necessità di revoca dell’ordine, ritenuto in sé illegittimo solo perché inerente a un terzo estraneo al reato, e sviluppando l’invocazione della tutela di interessi o scelte personali e patrimoniali in termini assolutamente generici, che in tal modo, per quanto detto, non appaiono in grado di incidere, neppure nella fase esecutiva, sulla sospensione dell’ordine di demolizione».

3. Passando al merito cassatorio, deve rilevarsi l’infondatezza di tutti i motivi dei ricorsi, eccettuato quello deducente la questione inerente alla sospensione temporanea dell’ordine di demolizione in relazione al principio di proporziona lità.

3.1. In applicazione dei principi di cui alla sentenza rescindente, il Giudice di merito ha indagato in ordine alla legittimità del permesso di costruire in sanatoria, escludendola in quanto provvedimento originato da istanze di soggetti non legittimati, perché meri promissari acquirenti non aventi una relazione qualificata con l’immobile, e volte artatamente all’elusione dei limiti di cubatura previsti per legge. Di qui l’inconferenza anche di tutte le deduzioni dei ricorrenti inerenti al silenzio–assenzo, che si sarebbe formato in ordine all’istanza di condono relativa alla specifica unità abitativa, in quanto, in ossequio alle statuizioni della sentenza rescindente, la sua legittimità è da valutarsi sempre in considerazione dei medesimi presupposti di cui al provvedimento formale. Sul punto, con apparato motivazionale esente da censure in sede di legittimità, in quanto non incoerente e non manifestamente illogico, il Giudice di merito ha argomentato dalla circostanza per cui letteralmente, «concludeva dei contratti preliminari per l’acquisto delle 24 unità immobiliari realizzate abusivamente, cui conseguiva la presentazione di plurime istanze di condono da parte dei promissari acquirenti, che, successivamente, avendo rinunciato all’acquisto, consentivano all’unico proprietario di subentrare nelle multiple istanze di condono». Sul punto è stato valorizzato il sistematico e strutturato modus operandi inerente le 14 istanze di condono, per cui: «ogni promissario acquirente presentava l’istanza di condono per due unità immobiliari, in modo tale da contenerne la volumetria entro quella assentibile per legge. Ne è conseguito l’accertamento per cui, «l’unica costruzione abusiva, costituita dall’edificio di 8 piani fuori terra suddiviso in 24 appartamenti, ii&. stata oggetto di un illegittimo frazionamento ai fini della presentazione di plurime istanze di condono finalizzate … [ … ]. .. a superare il limite, di gran lunga inferiore rispetto alle superfici costruite, pari a 550 mc, a fronte di una superfice realizzata di circa 3.2. Uniformandosi al principio della c.d. “doppia conformità”, ribadito da Sez. 3, n. 26272 del 19/03/2025 nei termini innanzi sintetizzati, il Giudice dell’esecuzione ha altresì ritenuto irrilevante la circostanza per cui l’edificio abusivo risulterebbe nell’attualità «compatibile con le previsioni di zona del vigente PUC». L’ordinanza, altresì, si confronta con argomentazioni pertinenti questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa e sintetizzata in sede di ricostruzione del fatto processuale (par. 2.2.), che, per gli stessi motivi, si mostra in questa sede irrilevante, così come inconferenti si palesano le deduzioni difensive in tema di autoannullamento, già affrontate e disattese dalla sentenza rescindente (in particolare, a pago 36). Come chiarito in sede rescindente, difatti, non si tratta di disapplicazione, né, tantomeno, di autoannullamento, in quanto l’incidenza del provvedimento amministrativo su un reato già commesso impone al giudice penale di «controllare, pieno iure, la sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio». Sul punto il Giudice di merito ha difatti evidenziato come non rilevi il potere di disapplicazione degli atti amministrativi quanto, piuttosto, potere giurisdizionale di accertamento del reato e della sua eventuale estinzione, e, per gli stessi motivi, ha ritenuto inconferente anche il parallelismo operato dagli instanti con riferimento all’art. 21-nonies I. n. 241 del 1990.

3.3. L’iter logico-giuridico sotteso all’ordinanza impugnata mostra altresì il buon governo dei principi di diritto di cui a Sez. 3, n. 26272 del 19/03/2025, ovviando altresì alle lacune nel percorso argomentativo del provvedimento impugnato, anche quanto a irrilevanza dell’eventuale buona fede dei terzi acquirenti dell’unità abitativa, gli attuali ricorrenti, potendo trovare gli stessi tutela solo i sede civile (in ragione del carattere reale dell’ordine di demolizione t tt) P’ sanzlonatona In senso s re O. anmen I Icasl quan o all’irrilevanza del principio di proporzionalità nella fase genetica dell’ordine di demolizione, dovendo esso essere considerato solo nella fase esecutiva e ai meri fini di una eventuale sospensione provvisoria.

3.4. Per converso, in merito alla questione inerente alla sospensione temporanea dell’ordine di demolizione in relazione al principio di proporzionalità i ricorsi sono fondati, avendo il Giudice del rinvio sul punto violato il disposto di cui all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., con motivazione peraltro viziata nella parte in cui l’ordinanza impugnata mostra di essersi solo parzialmente adeguata alla statuizione rescindente in ordine al C.d. “test di proporzionalità”, come detto rilevante solo nella fase esecutiva e ai fini di una sospensione temporalmente limitata dell’ordine di sospensione.

3.4.1. Occorre sul punto riportare quanto statuito in sede rescindente nella sintesi di cui a pago 34 e s., ove si evidenzia quanto segue.

«Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto al giudice in fase esecutiva, al fine di valutare se sia giustificata la immediata esecuzione del provvedimento di demolizione, alla luce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale, possono essere sintetizzate nei termini di seguito indicati: è necessario che l’esecuzione dell’ordine di demolizione incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall’art. 8 della CEDU, per cui l’esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abituale residenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Leoni, Rv. 47693 del 4/10/2023, Russo); assumono rilevo la consapevolezza da parte dell’interessato dell’illiceità dell’intervento edilizio che ha originato l’ordine di demolizione, la gravità dell’illecito, da valutarsi anche in considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell’abuso, se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria; Sez. 3, n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021), Vitale; Sez. 3, 47693 del 4/10/2023, Russo); è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fra l’accertamento del reato e l’attivazione della procedura esecutiva, così da consentire al destinatario dell’ordine di demolizione di “legalizzare” l’immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall’ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Esposito; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021) Leoni, Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869, Cutolo, Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024), Chisari; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv 282950); assumono rilievo le condizioni personali dell’interessato, quali l’età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito, con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva i dovendo essere congiuntamente consapevolezza dell’illiceità dell’intervento edilizio e con l’arco temporale decorso dall’accertamento dell’abuso al fine di verificare se l’interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022, Palamaro; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022, Mastrodonato; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv. 282950); assume rilevo che vi sia stata per l’interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv. 282950); è necessario che non sussistano ragioni particolari che impongano di differire temporaneamente la demolizione per limitarne l’impatto nella sfera del privato (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023, D’Antuono; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, D’Auria, Rv 282950); è necessario che i fatti allegati dall’autore dell’abuso per contrastare l’esecuzione dell’ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023, Esposito; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, F.; Sez.3, n. 46199 del 3.4.2. Orbene, il Giudice dell’esecuzione, in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., ha omesso di operare il “test di proporzionalità”, relazionato alla posizione dei terzi acquirenti, nonostante le plurime allegazioni difensive sul punto .come sintetizzate in sede di ricostruzione del fatto processuale (al par. 2.3.), evidenziate nei ricorsi e risultanti dalla memoria depositata in sede di merito (agli atti processuali). motivazione, mostra meramente apparente riferirsi all’inesistenza di «alcuna situazione eccezionale», è manifestamente illogica ove ritiene la buona fede del terzo rilevante solo ai fini di un’eventuale azione civile. In tali termini, difatti, è stato sovrapposto il piano della revoca dell’ordine di demolizione, in merito al quale la buona fede non rileva (per quanto specificato dalla sentenza rescindente), con il piano della sospensione provvisoria della sua esecuzione, in ordine al quale rilevano (anche) la consapevolezza dell’illiceità dell’intervento edilizio e l’arco temporale decorso al fine di verificare se l’interessato abbia avuto la ~di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (sul puto, Sez. 3, n. 26272 del 19/03/2025, cit.). A tale ultimo riguardo, peraltro, emerge una insanabile contraddittorietà motivazionale nella parte in cui I pur evidenziando che l’acquisto dell’unità abitativa da parte degli attuali ricorrenti è avvenuto nel 2017, quindi dopo il formale permesso di costruire in sanatoria del 2016, l’ordinanza ha ritenuto la consapevolezza dell’illiceità da parte degli attuali ricorrenti per aver gli stessi acquistato l’immobile in assenza del detto provvedimento e in relazione a un silenzio assenso asserita mente formatosi nel 1995.

4. II provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla questione inerente alla sospensione dell’ordine di demolizione in relazione al principio di proporzionalità, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla questione inerente alla sospensione dell’ordine di demolizione relazione al principio di proporzionalità e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi Così deciso il 15 settembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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