Omesso esame di un fatto decisivo e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. n. 16986 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando si risolva in una critica al complessivo apprezzamento delle prove e delle risultanze documentali operato dal giudice di merito. Il vizio di omesso esame concerne esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo del provvedimento o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante in causa è stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un professionista chiedeva di essere ammesso allo stato passivo della liquidazione giudiziale di una società, al privilegio ex art. 2751-bis cod. civ., per prestazioni di assistenza e consulenza rese in vista della predisposizione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale. Il creditore, escluso dallo stato passivo, proponeva opposizione; il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo la prestazione ex ante inidonea allo scopo, non portata a termine e priva di data certa. Il provvedimento del tribunale è stato impugnato dal creditore con ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, il creditore deduceva l’omesso esame di fatti decisivi, quali l’analisi dei presupposti per la predisposizione del piano, lo svolgimento di incontri con l’ausiliario e la produzione di corrispondenza, sostenendo che le prestazioni professionali fossero obbligazioni di mezzi e non di risultato.
La Suprema Corte ha condiviso la proposta di definizione accelerata, ritenendo il ricorso inammissibile, in quanto incentrato su una critica al complessivo ragionamento del giudice di merito in ordine all’apprezzamento della prova. Il ricorso, infatti, mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività che spetta esclusivamente al giudice di merito.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (n. 8053/2014, n. 9558/2018, n. 33679/2018 e n. 34476/2019), affermando che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. concerne solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, e non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, né il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento dell’importo di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. in favore del controricorrente e dell’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2751-bis c.c. – Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso